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Ordinanza — n. 19274/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as identical to previously decided case by another section of the court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19274/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was identical to a prior decision rendered by a different section. The appellant, Marullo Cosimo, challenged a custody order based on alleged violations of Article 416 of the Penal Code regarding mafia method aggravation. The court rejected the new filing since the same legal arguments had already been fully examined and resolved in a previous judgment.

Regesto Legislator

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Art. 416 cod. pen.; Art. 416-bis.1 cod. pen.: When a cassation appeal is identical to one already decided by another section of the Court, the Court must declare no room for provision to avoid duplicate adjudication.

Parole chiave

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cassation appeal identical case duplicate filing mafia method aggravation custody order procedural inadmissibility prior decision recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 416 cod. pen.
Il ricorso, affidato a due motivi - rispettivamente violazione e falsa applicazione dell'art. 416 cod. pen. e vizio della motivazione quanto alla partecipazione del Marullo Cosimo al sodalizio, nonché violazione a falsa applicazione dell'art.
Art. 416-bis.1 cod. pen.
Il ricorso, affidato a due motivi - rispettivamente violazione e falsa applicazione dell'art. 416 cod.
art. 416 cod. pen
Il ricorso, affidato a due motivi - rispettivamente violazione e falsa applicazione dell'art. 416 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 14401 del 2026
con la sentenza n. 14401 del 2026.
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Testo completo

posto da: Marullo Cosimo nato a NAPOLI il 01/05/1976 avverso l'ordinanza del 15/10/2025 del TRIB. LIBERTA' di Milano sentita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'indagato MARULLO COSIMO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale della libertà di Milano in data 15 ottobre 2025 di conferma dell'ordinanza di applicazione della custodia cautelare n carcere emessa dal GIP nel procedimento EPPO RGNR 16/21. Il ricorso, affidato a due motivi - rispettivamente violazione e falsa applicazione dell'art. 416 cod. pen. e vizio della motivazione quanto alla partecipazione del Marullo Cosimo al sodalizio, nonché violazione a falsa applicazione dell'art. 416- bis.1 cod. pen e vizio della motivazione in ordine al fumus dell'aggravante del metodo mafioso- risulta identico a quello iscritto con il diverso numero 873/2026 di questa Corte, già definito da altra sezione (Sez.

2) con la sentenza n. 14401 del 2026. Deve, pertanto, in questa sede dichiararsi non luogo a provvedere, trattandosi di ricorso già deciso da altra sezione della Corte.e

P.Q.M.

Non luogo a provvedere. Così è de P.Q.M