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Sentenza — n. 12402/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls partial seizure review due to lack of proportionality and data selection criteria.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12402/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court dismissed the appeal against a lower court's partial annulment of a search warrant, ordering a new trial. The appellant argued the prosecutor's validation lacked proportionality and specific data selection criteria for electronic devices. The court found the prosecutor's vague justification insufficient and the lower court's failure to enforce data extraction limits violated established principles.

Regesto Legislator

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Art. 322 c.p.p.; Art. 13 Cost.; The seizure of electronic devices for evidentiary purposes is illegal if it leads to the indiscriminate acquisition of all data without specific selection criteria or justification, violating the principle of proportionality.

Parole chiave

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proportionality principle electronic device seizure data selection criteria search warrant validation procedural proportionality sequestro di dati informatici reati contro la sfera personale riservata sequestro investigativo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 322 c.p.p.
Con ordinanza del 10/10/2025, il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto la richiesta di riesame proposta ex art. 322 cod.
Art. 13 Cost.
Art. 324, comma 5, c.p.p.
Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod.
art. 322 cod. proc. pen
Con ordinanza del 10/10/2025, il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto la richiesta di riesame proposta ex art. 322 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto
Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, dep. 2025, Bozzano
da ultimo Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, dep. 2025, Bozzano, Rv.
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Testo completo

osto da: BELLOMARE Francesco Paolo, nato a Palermo il 20/03/2006 avverso l'ordinanza emessa il 10/10/2025 dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10/10/2025, il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto la richiesta di riesame proposta ex art. 322 cod. proc. pen. da BELLOMARE Francesco Paolo, annullando il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal P.M. nel procedimento a carico del BELLOMARE per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. In particolare, il Tribunale ha annullato il decreto limitatamente alla somma di danaro rinvenuta nella disponibilità del ricorrente, confermandolo nel resto (ovvero quanto ai due cellulari in possesso del BELLOMARE).2.

Ricorre per cassazione il BELLOMARE, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza nell'adozione del provvedimento ablativo. Si lamenta la mancata considerazione di quanto dedotto in sede di riesame circa il carattere apparente della motivazione in ordine ai riscontri che si sarebbero effettuati sui beni in sequestro, nonché circa l'immediata duplicazione dei dati che la P.G. avrebbe dovuto effettuare preservandone l'integrità, onde evitare una ingiustificata protrazione del vincolo. Si evidenzia l'assoluta assenza di indicazioni nel decreto, e la conseguente violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, attese le connotazioni marcatamente esplorative che assumeva il provvedimento del P.M.

Si osserva inoltre che il Tribunale, pur citando alcune massime sul tema, aveva disposto il mantenimento del vincolo reale fino all'estrazione di copia forense, con ciò "derubricando" illegittimamente le censure difensive a questioni meramente esecutive.

3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo l'ordinanza adeguatamente motivata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, del tutto consolidato è il principio secondo cui «è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione» (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838 - 01, relativa ad una fattispecie di sequestro di un telefono cellulare e di un tablet.

In senso conforme, era le altre, cfr. da ultimo Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, dep. 2025, Bozzano, Rv. 287421 - 01, secondo la quale «in tema di mezzi di ricerca della prova, è illegittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare con il quale il pubblico ministero acquisisce la totalità dei messaggi, filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell'accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza»i.

Appare evidente, nella fattispecie in esame, la totale pretermissione di tale principio da parte del Pubblico Ministero, che ha convalidato il sequestro con un prestampato recante, quanto alle esigenze probatorie, la sola dicitura a mano "il 2telefono è necessario per accertare precedenti acquisti": locuzione fondatamente censurata dalla difesa, per le connotazioni marcatamente esplorative della misura, assunta tra l'altro senza alcun confronto con le necessità di contemperare le esigenze probatorie con il principio di proporzionalità. Altrettanto fondata è l'ulteriore censura mossa dal ricorrente all'ordinanza impugnata, dal momento che - pur avendo argomentato sulla necessità di limitare il mantenimento in sequestro al tempo strettamente necessario alla estrazione della copia forense -il Tribunale ha confermato il decreto senza alcuna concreta indicazione volta a conferire effettività al principio astrattamente affermato.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. P.Q.M