Cassation annuls fine for contravention without remand, ordering recalculation to 1800 euros per procedural rule.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's sentence regarding the monetary penalty without remanding the case. The appellant argued that the judge failed to apply the statutory reduction of the fine when choosing the abbreviated procedure. The court agreed, noting the judge calculated a base fine and added an increase for continuation but omitted the mandatory reduction required by law, resulting in a final fine of 3600 euros instead of the legally correct 1800 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 442 comma 2 cod. proc. pen.; Art. 620 lett. 1 cod. proc. pen.: When a defendant opts for the abbreviated procedure, the court must reduce the pecuniary penalty by half; failure to apply this reduction constitutes a violation of law warranting annulment without remand if the new amount can be calculated arithmetically.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GAROZZO GIUSEPPE nato a CATANIA il 25/10/1963 avverso la sentenza del 05/03/2025 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE PICCIRILLO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e rideterminazione delle pena in euro 1800 di ammenda
RITENUTO IN FATTO
1. Garozzo Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza del 05/03/2025, con la quale il Tribunale di Catania in composizione monocratica lo ha condannato per numerose violazioni del d.lgs. n.81/1980 di natura contravvenzionale, meglio descritte nei capi di imputazione 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ritenuta la continuazione, alla pena di euro 3600 di ammenda.
2. Il ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge in relazione all'art.442 comma 2 cod. proc. pen., in quanto il giudice di merito, pur dando atto della richiesta e dell'ammissione dell'imputato al rito abbreviato, irrogava la pena pecuniaria senza applicare la riduzione della pena prevista per la scelta del rito. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena in euro 1800 di ammenda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato. Il giudice a quo, in ordine al trattamento sanzionatorio, considerata più grave la violazione di cui al capo 4 della rubrica, ha determinato la pena base in euro 3000 di ammenda e ha applicato l'aumento per la continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen. di euro 100 per ciascuna delle restanti sei violazioni, giungendo quindi alla pena finale di euro 3600 di ammenda, senza tuttavia applicare la riduzione di pena pari alla metà, pur dando atto della scelta del rito abbreviato. Sussiste, dunque, la dedotta violazione dell'art. 442 comma 2, cod. proc. pen., non avendo il giudice di merito proceduto alla riduzione della metà della pena irrogata per le contravvenzioni accertate.
Considerato che le Sezioni unite hanno condivisibilmente stabilito che la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se può decidere la regiudicanda alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non essendo perciò necessari ulteriori accertamenti di fatto ( Sez. U, 30/11/2017, Matrone), questa Corte, trattandosi di rideterminazione della pena che non implica alcuna valutazione ma un mero calcolo aritmetico, a norma dell'art. 620 lett.1) cod. proc. pen., ridetermina la pena in euro 1800 di ammenda, applicando la riduzione di un terzo alla pena finale di euro 3600 di ammenda determinata dal giudice di merito.
2. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente al trattamento sanzionatorio e la pena deve essere rideterminata in quella di euro 1800 di ammenda.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al punto concernente il trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena irrogata in quella di 1800 euro di ammenda. Il Consigliere estensore il Presidente . aria r„1 Bear a Vito Di Nicola 11'70d.. cilvz—. D