Italian Court of Cassation annuls appeal judgment for lack of reasoning on recidivism request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Genoa Court of Appeal's decision regarding the defendant's request for non-application of recidivism due to a total lack of reasoning. Although the defendant specifically argued that only one prior drug conviction should count for recidivism, the appellate court failed to address this specific grievance in its written judgment. Consequently, the court ordered the case to be remitted to a different section of the appellate court for a new evaluation of the recidivism issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: When an appellate court fails to address a specific ground of appeal regarding recidivism, the judgment is vitiated by a lack of reasoning and must be annulled with remittal for a new assessment of that specific issue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NIANG BABACAR - C.U.I. 05ILCKM nato il 20/10/1996 avverso la sentenza del 19/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO COSTANTINI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 19/05/2024, la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna pronunciata dal primo giudice nei confronti di Niang Babacar per il reato di cui all'art. 73 D.P.R.309/1990, in relazione a vari episodi di cessione di sostanze stupefacenti e, concesse le attenuanti generiche misura equivalenti alla contestata recidiva, ha commisurato la pena in anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa.
2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato Niang Babacar deducendo, con unico motivo di ricorso, mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di disapplicazione della recidiva, evidenziando di aver formulato specifico motivo di gravame con il quale, al fine di sostenere la richiesta di disapplicazione, aveva evidenziato di essere gravato da una sola precedente condanna in materia di stupefacenti per un episodio commesso il 05/10/2017, per il quale era stato condannato alla pena di mesi 5 giorni 10 di reclusione e che le ulteriori condanne concernono reati contro il patrimonio. Pertanto, non trattandosi di precedenti specifici concernenti l'attività di spaccio e considerate le dichiarazioni confessorie rese al momento dell'arresto e le ammissioni di responsabilità, a fronte di un motivo di appello specifico, la Corte di appello avrebbe dovuto prendere in considerazione la doglianza e valutare la richiesta di disapplicazione della recidiva.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo è fondato. Dall'esame dei motivi di appello emerge che effettivamente il ricorrente aveva formulato apposito motivo di gravame, concernente la richiesta di disapplicazione della recidiva e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. A fronte di uno specifico motivo di appello, la Corte d'appello nulla ha affermato in ordine alla richiesta di disapplicazione della recidiva, limitandosi a condividere le statuizioni del giudice di primo grado in ordine alla quantificazione della pena, ritenuta congrua ed adeguata in relazione alla natura dei fatti contestati e alla personalità dell'imputato.
Nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata non è dato rinvenire alcun riferimento alla doglianza concernente la recidiva, nè alle ragioni per le quali la richiesta è stata disattesa. Né esse sono desumibili, sia pur implicitamente, ma in modo sufficientemente chiaro, dal complesso dell'apparato giustificativo a sostegno della decisione adottata, nonostante nell'atto d'appello la questione fosse stata espressamente devoluta al giudice di secondo grado, con apposito motivo, che non può certo tacciarsi di genericità (Sez.1, n. 30257 del 12/06/2025, Rv. 288566).
L'atto di gravame era, pertanto, del tutto idoneo a radicare in capo alla Corte territoriale il dovere di pronunciarsi sulla relativa questione. E' dunque riscontrabile una totale assenza di motivazione al riguardo, non essendo le ragioni a fondamento della statuizione neanche implicitamente desumibili dal contesto argomentativo a supporto della decisione. 2.La pronuncia impugnata è dunque affetta, in parte qua, dal vizio di mancanza di motivazione che ne determina l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova, onde consentire al giudice di rivalutare il punto concernente l'applicazione della recidiva.
PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. Così deciso all'udienza del 03/12/2025 Il consiglier