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Sentenza — n. 24101/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding apparent motivation and profit splitting.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24101/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Brescia Tribunal's annulment of a preventive seizure order inadmissible. The Public Prosecutor argued the lower court violated procedural laws by failing to recalculate profit shares among co-defendants, claiming the decision lacked logical motivation. The court rejected this, ruling that the Tribunal correctly annulled the seizure due to a lack of concrete data on money flows, making equal splitting impossible without further investigation.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. b, cod. proc. pen.; Artt. 310 e 321 cod. proc. pen.: An appeal based on alleged apparent motivation or omission of profit splitting is inadmissible when the lower court correctly annuls a measure due to the absence of factual elements required for calculation.

Parole chiave

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preventive seizure annulment apparent motivation standard profit sharing calculation manifestly unfounded appeal procedural law violation confisca sotto sanzione internazionale azione di rivocazione del sequestro distrazione di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. b, cod. proc. pen.
Formulando ricorso per Cassazione, il Pubblico Ministero di Brescia hadedotto la violazione di legge ex art. 606, lett. b, cod. proc. pen., in riferimentoagli artt.
Artt. 310 e 321 cod. proc. pen.
pen., in riferimentoagli artt. 310 e 321 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 94, Pm c/ Bertini
Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, PM c/ Caldaras
Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Costa
Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Costa, Rv.233270-01; Sez.
Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, S.
43433 dell'8/11/2005, Costa, Rv.233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, S., Rv.
Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, P.C. c/ Bonati
250482-01) o di ricorso aclausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, P.C. c/ Bonati, Rv.
Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, P.M. c/ Piscopo
190883-01;Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, P.M. c/ Piscopo, Rv.
Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico
Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo
Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv.
Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello
Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè
279435; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè,Rv.
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Testo completo

/02/2026 del TRIBUNALE DI BRESCIA nel procedimentonei confronti di BARA FAIZAL nato in BURKINA FASO il 06/12/1995Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO che si èriportato alla memoria depositata concludendo per l'accoglimento del ricorso el'annullamento dell’ordinanza con rinvio;udito l'Avv. GIOVANNI SAVONA in difesa di FAIZAL BARA che ha insistito per ilrigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Brescia ha annullato ildecreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari diBrescia nei confronti di Faizal Bara, indagato in relazione alla partecipazione aduna associazione per delinquere a carattere transnazionale, finalizzata acommettere plurime truffe ed estorsioni online, oltre al riciclaggio eall'autoriciclaggio dei relativi proventi.2.

Formulando ricorso per Cassazione, il Pubblico Ministero di Brescia hadedotto la violazione di legge ex art. 606, lett. b, cod. proc. pen., in riferimentoagli artt. 310 e 321 cod. proc. pen.. Si lamenta altresì (pg. 9 e pg.

12) l’apparenzamotivazionale, non potendosi comprendere le reali ragioni della pronuncia daltesto della stessa.Nel ricorso si afferma che la decisione del Tribunale ha erroneamenteapplicato la legge in ordine all'istituto del sequestro preventivo ed ai poterispettanti alle autorità procedente in sede di riesame, relativamente allaquantificazione del profitto generato dai delitti ed oggetto del provvedimento disequestro preventivo, disapplicando, in sostanza, i principi enunciati dalla Corte diCassazione nello stesso precedente evocato nel provvedimento del Tribunale.In particolare, si evidenzia che l'errore commesso dal tribunale consistenell'aver annullato il decreto genetico laddove si sarebbe piuttosto dovutoprocedere al ricalcolo della quota di profitto pervenuta a ciascun partecipe, sullaquale applicare il vincolo.

Infatti, il potere di natura integrativa spettante altribunale del riesame è riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, peresempio laddove gli si riconosce la facoltà, quando sia in questione il principio diproporzionalità, di procedere alla rideterminazione esatta dell'imposta evasa, alfine di parametrarvi correttamente l'entità del sequestro.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile poiché basato su un motivo manifestamenteinfondato, per diversi profili.2. Innanzi tutto, il motivo è manifestamente infondato laddove deduce la meraapparenza motivazionale.Per tale profilo, è sufficiente ricordare che l’apparenza motivazionalecostituisce una categoria di elaborazione giurisprudenziale che si concretizza soloallorché l’apparato giustificativo predisposto dal giudice non risponda ai requisitiminimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo (Sez. 1, n.4787 del 10/11/1993, dep. 94, Pm c/ Bertini, Rv. 196361 - 01) come, per esempio,nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994,PM c/ Caldaras, Rv. 197465-01;

Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Costa, Rv.233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, S., Rv. 250482-01) o di ricorso aclausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, P.C. c/ Bonati, Rv. 190883-01;Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, P.M. c/ Piscopo, Rv. 254161 - 01). In tali casi,il provvedimento è del tutto privo, nella parte esplicativa, dei requisiti minimi dicoerenza e completezza, al punto da risultare inidoneo a rendere comprensibilel'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero da rendere oscure le ragioni chehanno giustificato il provvedimento (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv.266365;

Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 2, n. 20968del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè,Rv. 279284). Si tratta di situazioni estreme, patologiche dell’apparatomotivazionale, che non si rinvengono nel caso concreto.3. Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato nella parte in cui denunciala violazione di legge da parte del Tribunale per aver omesso di procedere alla‘ripartizione’ tra gli indagati dell’onere ablatorio derivante dal frazionamento delsequestro preventivo in ossequio ai principi giurisprudenziali condivisi.Sotto questo aspetto, la Corte non condivide l’impostazione del PubblicoMinistero bresciano, secondo cui, il Tribunale avrebbe omesso il frazionamentodel(l’onere derivante dal) sequestro, pur avendo tutti i dati necessari perprocedervi.Il frazionamento in parti uguali, infatti, presuppone la verificata impossibilitàdi procedere alla attribuzione, a ciascuno dei coindagati, del quantum di beneficioillecito da ciascuno di loro ricevuto dalla commissione del reato (o, come nel casospecifico, dei reati).

Sul punto, tuttavia, non vi è alcun elemento concreto, nessunospunto fattuale che consenta di giungere a qualsivoglia conclusione, poiché ilPubblico Ministero non ha effettuato alcun accertamento sulla destinazione finaledei flussi di denaro proveniente dalle truffe e dalle estorsioni, o, quanto meno, nonne ha comunicati gli esiti.Il Tribunale ha preso atto di un tanto e, nell’assenza di parametri per lavalutazione, ha, correttamente, proceduto all’annullamento. In effetti, laripartizione egualitaria dell’onere (cioè il frazionamento tra tutti gli indagati, inparti uguali) non può che essere il frutto della constatazione dell’insussistenza dielementi di valutazione, e non la conseguenza della mancata ricerca degli elementistessi, che non compete al giudice (o al tribunale) ricercare.Spetta al Procuratore, nella fase dell’indagine, ricercare detti elementi, ecomunicarne l’esito al giudice, anche se negativo, nel momento in cui procede allarichiesta di emissione del sequestro.4.

Per le ragioni sopra dette, il ricorso è inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 28 aprile 2026Il Consigliere estensore Il Presidente