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Sentenza — n. 19977/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding conviction for failure to verify hearing date in summons.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19977/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation court rejected the appeal filed by Ermanno Casto against the appellate court's refusal to lift the res judicata of his conviction. Casto argued that the summons date was ambiguous and he should not have been expected to clarify it, while the defense had received the document. The court held that the defense bears an obligation of diligence to resolve logical inconsistencies, such as a hearing date preceding the notification date, and that the summons itself sufficed to establish knowledge of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 629 bis cod. proc. pen.; The defense must exercise diligence to clarify ambiguities in a summons, particularly when the hearing date logically precedes the notification date, thereby establishing knowledge of the proceedings.

Parole chiave

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obligation of diligence summons ambiguity res judicata notification date hearing date cassation appeal criminal procedure restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

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Art. 629 bis cod. proc. pen.
Con motivo unico, si duole di violazione di legge, in relazione all’art. 629 bis cod.proc.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronunciadi rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per il tramitedel proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limitirichiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.
art. 629 bis cod.proc. pen
Con motivo unico, si duole di violazione di legge, in relazione all’art. 629 bis cod.proc.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronunciadi rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. Ismail, n. 23948 del 28/11/2019
Atto, quest’ultimo,necessario e sufficiente ad accertare la conoscenza del processo, che va riferita alla vocatioin judicium, non potendo affidarsi ad atti prodromici o a semplici presunzioni (secondol’insegnamento di Sez. U. Ismail, n. 23948 del 28/11/2019, Rv.
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
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Testo completo

appello di Bariudita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Bifulco;letta la la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Antonio Costantini, con cui si èchiesto pronunciare l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria dell’Avv. Enrico Rinella nell’interesse dell’imputato.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari ha rigettato l’istanza direscissione del giudicato proposta nell’interesse di Ermanno Casto, con riferimento allasentenza di condanna, divenuta irrevocabile, emessa dal Tribunale di Bari in data 16 ottobre2024.2.

Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per il tramitedel proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limitirichiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con motivo unico, si duole di violazione di legge, in relazione all’art. 629 bis cod.proc. pen., per avere la Corte d’appello ritenuto che l’imputato avesse avuto cognizione delprocedimento di primo grado, malgrado l’errore, adeguatamente evidenziato con l’istanza direscissione, di indicazione della data d’udienza.

Dalla copia notificata del decreto di citazionea giudizio, la data di udienza, per come leggibile, risultava essere quella del 4.4.2022 e nonquella, effettiva, del 9.9.2022. Deduce, pertanto, violazione della giurisprudenza di legittimità,secondo cui, qualora la data effettiva del processo non sia determinabile dall’atto notificato,non può pretendersi che la parte si attivi presso la cancelleria per chiarire l’ambiguitàdell’atto di notifica. Sicché, secondo il ricorrente, la Corte avrebbe illegittimamentetrasformato il requisito strutturale della vocatio in ius in problema di diligenza del destinatariodell’atto.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito indicate.2. Secondo la sentenza impugnata, il decreto di citazione per il giudizio di primo grado,recante la data del 22 marzo 2022, veniva notificato al difensore istante il 14 aprile 2022.Che il citato decreto venisse notificato al difensore di fiducia il 14 aprile 2022 è un dato chela Corte definisce “pacifico” e che non viene, infatti, contestato nel motivo in scrutinio. Posto,dunque, che la difesa veniva raggiunta, in data 14 aprile 2022, dalla notifica del decreto dicitazione per l’udienza di primo grado (fissata per il 9.9.2022, ciò che però era leggibile,secondo il ricorrente, come 4.4.2022), sarebbe stato onere della difesa stessa, comerazionalmente argomentato dalla Corte d’appello, attivarsi, là dove essa avesseeffettivamente avuto il dubbio che la data della prima udienza fosse fissata per un momento(il 4.4.2022) illogicamente precedente la data della notifica (del 14.4.2022).Diversamente da quanto contestato nel ricorso in esame, la replica della Corteterritoriale non implica affatto l’imposizione di un obbligo, in capo alla difesa, “non previstodall’ordinamento processuale” (p. 2 del ricorso).

Quel che la Corte, con ragionevoleapprezzamento, ha inteso affermare è l’esistenza di un onere di diligenza, invero esigibiledalla difesa, che avrebbe dovuto attivarsi presso gli uffici di cancelleria a fronte dell’arcano diun’udienza fissata per un momento storico precedente la data dell’avvenuta notifica deldecreto di citazione a giudizio. Affermazione a fortiori condivisibile, ove si consideri che ilprocesso di primo grado proseguiva per circa due anni fino all’udienza finale delprocedimento di primo grado (16 ottobre 2024), in cui veniva pronunciata la condanna delricorrente senza che la difesa si attivasse per avere cognizione del procedimento, puravendo ricevuto, come già ricordato, notifica del decreto a giudizio.

Atto, quest’ultimo,necessario e sufficiente ad accertare la conoscenza del processo, che va riferita alla vocatioin judicium, non potendo affidarsi ad atti prodromici o a semplici presunzioni (secondol’insegnamento di Sez. U. Ismail, n. 23948 del 28/11/2019, Rv. 279420), come correttamenteinteso dalla Corte territoriale.Neppure ha fondamento la censura secondo cui la sentenza impugnata nonindicherebbe “da quale elemento dell’atto notificato la data del 9.9.2022 sarebbe stataconcretamente ricavabile dal destinatario della notificazione” (p. 3 del ricorso): risulta, infatti,dagli atti processuali (cui questa Corte ha legittimo accesso, attesa la natura processualedell’eccezione dedotta: cfr.

Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), ildecreto di citazione a giudizio del 22 marzo 2022 recante l’indicazione, in esergo, della datad’udienza, fissata al 9 settembre 2022, h. 9.00.Come già ricordato, il ricorrente non contesta di aver ricevuto notifica di detto decreto dicitazione a giudizio in data 14 aprile 2022. Quanto all’asserito problema di corretta leggibilitàdella data, esso avrebbe dovuto essere affrontato dalla difesa nei termini sopra esposti,come correttamente argomentato dalla Corte territoriale.3.

Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Alla pronunciadi rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA BIFULCO PIERO MESSINI D'AGOSTINI