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Sentenza — n. 18851/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated robbery conviction citing sufficient strengthened reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18851/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the defendant's appeal against a second-instance conviction for aggravated robbery. The appellant argued that the appellate court failed to provide strengthened reasoning by relying on contradictory witness statements and an unverified investigative report. The court held that the appellate judge properly fulfilled its duty by conducting a rigorous argumentative comparison with the first-instance judgment and establishing a new, coherent evidentiary chain based on video evidence and physical descriptions.

Regesto Legislator

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Art. 603 comma 3 cod. proc. pen.; The appellate court is not bound to conduct new investigative proceedings but may do so to enhance the persuasiveness of its decision, provided it performs a rigorous argumentative comparison with the first-instance judgment and offers a new, coherent evidentiary construct justifying its divergent conclusions.

Parole chiave

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strengthened reasoning appellate review aggravated robbery evidentiary chain witness credibility procedural renewal conviction reversal commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 603 comma 3 cod. proc. pen.
285490 – 02)ha proceduto alla rinnovazione istruttoria ai sensi dell’art. 603 comma 3 cod. proc. pen.,ritenendola funzionale proprio alla maggiore persuasività della sentenza sfavorevoleall'imputato, nel rispetto dei principi di oralità e immediatezza ( Sez.
Art. 238-bis cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
art. 603 cod. proc. pen
Giuseppeall'art. 603 cod. proc. pen.
art. 603 comma 3 cod. proc. pen
285490 – 02)ha proceduto alla rinnovazione istruttoria ai sensi dell’art. 603 comma 3 cod. proc. pen.,ritenendola funzionale proprio alla maggiore persuasività della sentenza sfavorevoleall'imputato, nel rispetto dei principi di oralità e immediatezza ( Sez.
art. 238-bis cod. proc. pen
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 175 del 04/12/2025
Sez. 5, n. 49667 del 10/11/2023
289106 – 01; Sez. 5, n. 49667 del 10/11/2023, rv.
Sez. 1, n. 32759 del 18/06/2025
Sez. 5, n. 10130 del 14/11/2023
288529 - 01 ; Sez. 5, n. 10130 del 14/11/2023, dep.
Sez. 3, n. 44311 del 08/10/2024
Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino
Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv.231679), poi procedendo a fornire un nuovo costrutto motivazionale non limitato a mereconsiderazioni critiche di dissenso, ma fondato su un nuovo esame del materiale probatoriovagliato dal giudice di primo grado, giustificativo delle difformi conclusioni (Sez.
Sez. 6, n. 1129 del 16/10/2025
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Testo completo

Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIOche ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.udito l'avv. Giuseppe Foglia in difesa di XXXXXXXXXXXXXX, il quale ha chiestol'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTOLa Corte di appello di Napoli con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma di quellaassolutoria pronunciata dal Tribunale di Napoli in esito a giudizio abbreviato, ha condannatoXXXXXXXXXXXXXX alla pena di giustizia, per il delitto di rapina aggravata ai danni diXXXXXXXXXXXXXXXXX.Il giudice di secondo grado procedendo alla rinnovazione istruttoria mediante audizione dellap.o. ed acquisita la sentenza emessa nei confronti del coimputato XXXXXXXXXXXX ex art.444 cod. proc. pen., ha ritenuto accertata la penale responsabilità di XXXXXXXXXXXXXX.2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato per mezzo dell’avv. Giuseppeall'art. 603 cod. proc. pen. e mancanza della motivazione rafforzata poiché l’impiantomotivazionale, basato sulle dichiarazioni del coimputato XXXXXXXXXXXX il quale nel corsodel processo aveva reso più versioni dei fatti, contraddicendosi, e su quelle della p.o.XXXXXXXXXXXXXXXXX, non sottoposte al vaglio di attendibilità intrinseca, e tutt’altro cheprecise, lucide e coerenti, sarebbe inidoneo a fondare un giudizio di responsabilità in riformadi una sentenza assolutoria.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è basato su un motivo infondato e va rigettato.1.

Il giudice di appello pur non essendovi tenuto ( cfr. da ultimo Sez. 2 , n. 175 del04/12/2025, dep. 2026 Rv. 289106 – 01; Sez. 5, n. 49667 del 10/11/2023, rv. 285490 – 02)ha proceduto alla rinnovazione istruttoria ai sensi dell’art. 603 comma 3 cod. proc. pen.,ritenendola funzionale proprio alla maggiore persuasività della sentenza sfavorevoleall'imputato, nel rispetto dei principi di oralità e immediatezza ( Sez. 1, n. 32759 del18/06/2025, Rv. 288529 - 01 ; Sez. 5, n. 10130 del 14/11/2023, dep. 2024, Rv. 286110 – 01)e sulla base della diretta acquisizione delle prove ha quindi spiegato, in manieraapprofondita, le ragioni del proprio convincimento circa la differente valenza dimostrativaprimo giudice.In particolare, pacifica la perpetrazione di una rapina ai danni di XXXXXXXXXXXXXXXXX,neppure messa in discussione dal giudice di prime cure che aveva assolto XXXXX con laformula per non aver commesso il fatto e che emerge dalla sentenza di applicazione pena,irrevocabile, emessa dal GIP nei confronti di XXXXXXXXXXXX, pronuncia utilizzabile comeprova in altro processo penale nei limiti stabiliti dall'art. 238-bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n.44311 del 08/10/2024, Rv. 287384 – 01), la Corte di merito ha approfonditamente vagliato ledichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXXXXX evidenziando che egli, da subito, aveva raccontatocon dovizia di particolari le modalità attraverso le quali era stata perpetrata la rapina,offrendo anche una puntuale descrizione del rapinatore.La Corte di appello, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, ha adempiuto all’oneredi motivazione rafforzata, esplicitando le ragioni per le quali gli elementi di prova già valutatidal primo giudice in particolare le dichiarazioni della p.o., in primo grado svalorizzate,dovessero essere ritenute credibili, motivatamente argomentando circa l’asseritainverosimiglianza del suo racconto e riconducendo le ritenute incongruenze a modesteinsignificanti divergenze (pag. 9 della sentenza impugnata).Allo stesso tempo la Corte di merito ha dato conto della inverosimiglianza delle dichiarazionirese dall’ imputato e valorizzate dal primo giudice, rilevando come lo stesso avesse reso piùversioni dei fatti tra loro contrastanti e come dette dichiarazioni fossero incompatibili con ilracconto di XXXXXXXX e di XXXXXX che non avevano riferito che XXXXX si era recato conloro in auto e con il fatto che XXXXX indossava guanti in lattice.A ciò il giudice di appello ha aggiunto quale elemento di pregnante valenza a supporto delcostrutto motivazionale, il video che aveva registrato il passaggio dello scooter appartenenteall’imputato, al seguito della macchina di XXXXXX che si era appartato con XXXXXXXX edopo pochi minuti, compatibili con la esecuzione della rapina, di nuovo veniva ripreso dalletelecamere, evidenziando che nel frattempo non era stato registrato il passaggio di altrimezzi; nonché, a fini individualizzanti, la descrizione del casco indossato dal rapinatore,corrispondente a quello rinvenuto presso l’abitazione di XXXXX, effettuata daXXXXXXXX(pag. 11 della sentenza impugnata).2.

In conclusione deve ritenersi che il giudice di appello abbia adempiuto all'onere dimotivazione rafforzata avendo dimostrato di avere studiato la motivazione della sentenza diprimo grado e compiuto, sulla base del devoluto, un confronto argomentativo serrato conessa al fine di evidenziarne le criticità (cfr. Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv.231679), poi procedendo a fornire un nuovo costrutto motivazionale non limitato a mereconsiderazioni critiche di dissenso, ma fondato su un nuovo esame del materiale probatoriovagliato dal giudice di primo grado, giustificativo delle difformi conclusioni (Sez. 6, n. 1129del 16/10/2025, dep. 2026, Rv. 289123 - 02).Alla luce di quanto complessivamente esposto il ricorso va rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA AIELLI IGNAZIO PARDOIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.