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Sentenza — n. 17950/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and concrete interest in sentencing review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17950/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the lack of specific grounds and the absence of a concrete interest in challenging the appellate court's partial reform of the sentence. The appellant argued for defects in the reasoning regarding the sentence reduction but failed to demonstrate how overturning the decision would provide a tangible benefit. Consequently, the court ruled that the cumulative and vague allegations of motivation flaws rendered the appeal non-compliant with procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) e e) c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. c) e Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are specific, manifestly unfounded, or not permitted, particularly when the appellant fails to specify which part of the motivation is lacking, contradictory, or illogical, or fails to demonstrate a concrete interest in the outcome.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds concrete interest requirement defective motivation procedural defect sentencing review partial reform recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) e e) c.p.p.
Con primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 568, comma 4 c.p.p.
251528 -01).Inoltre, l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 604 cod. proc. pen
Il secondo motivo è manifestamente infondato.Invero, la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado non rientratra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delleammende, che, avuto riguardo alla natura dei motivi di ricorso ed ai profili di colparavvisabili, si stima di determinare in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo
(Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo Rv.
Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica
pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità,e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazioneasseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr.anche, di recente,Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv.
Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio
Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte
Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv.
Sez. 5, n. 23036 del 18/03/2025, Grandi
Sez. 6, n. 1270 del 20/11/2024, Diana
Sez. 3, n. 9922 del 12/11/2009, Ignatiuk
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Testo completo

Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaleVincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 09/01/2026, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma dellasentenza del Tribunale di Monza del 09/01/2025, appellata da Mattia Griggio, rideterminavala pena inflitta in mesi undici e giorni venti di reclusione ed euro 200 di multa, confermandonel resto la impugnata sentenza.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, propone ricorso l’avv. MarcoVendramini, difensore di fiducia del Griggio, articolando tre motivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), cod.proc. pen., inosservanza dell’art 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di mancanzadella motivazione, rilevando come la Corte di appello, nel rideterminare la pena non abbiafornito motivazione, rendendo non comprensibile il ragionamento operato a fronte dellaassenza di esplicazione dei calcoli da parte del primo giudice.2.2. Con secondo motivo, deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,mancanza della motivazione, laddove la Corte di appello ha ritenuto che la assenza dimotivazione, nella sentenza di primo grado, in punto di determinazione della pena base edaumenti a titolo di recidiva, non determinasse inesistenza o nullità della sentenza.2.3.

Con terzo motivo, deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., manifestaillogicità della motivazione, nella parte in cui la Corte di appello, pur ritenendo, in rispostaalle censure di cui al secondo motivo, di confermare la sentenza impugnata, poi procedeva arideterminare la pena.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, essendo i motivi proposti aspecifici, manifestamenteinfondati o non consentiti.1.1. In premessa va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso percassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e dellamanifesta illogicità della motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorsoinammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett.

c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc.pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo Rv. 280027 - 05, che hanno chiarito che «ilricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o puntodella decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità,e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazioneasseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr.anche, di recente,Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), nonpotendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine diestrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, inquanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsionedi legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi inriferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019,Onofri, Rv. 277518 -02:

Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2,n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep.2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528 -01).Inoltre, l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione diammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti delprovvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo acostituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica piùvantaggiosa per l'impugnante: ai fini della sussistenza del necessario interesse adimpugnare, non è dunque sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanzadella legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che siacomunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma odall'annullamento della decisione impugnata (tra le varie, Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019,Chiocchio, Rv. 276274 – 01;

Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172 – 01).1.2. Ciò premesso, risulta carenza di interesse con riferimento al primo motivo diricorso.Invero, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in relazione alla disposta riduzionedella pena, da parte della Corte di appello, senza evidenziare quale sia il pregiudizioconcreto suscettibile di essere eliminato con il richiesto annullamento della sentenza.1.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.Invero, la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado non rientratra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appellodeve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primogrado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione evalutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante senza checiò comporti la privazione per l'imputato di un grado del giudizio (Sez. 5, n. 23036 del18/03/2025, Grandi, Rv. 288200 – 01;

Sez. 6, n. 1270 del 20/11/2024, dep. 2025, Diana, Rv.287505 – 01; Sez. 3, n. 9922 del 12/11/2009, dep. 2010, Ignatiuk, Rv. 246227 – 01).Nella specie, dunque, correttamente la Corte di appello ha provveduto a redigere lamotivazione mancante, con argomentazione compiuta, priva di aporie logiche e congruente(vds. pag. 6 della sentenza impugnata).1.4. Il terzo motivo, oltre ad essere formulato in maniera perplessa, tanto da risultareaspecifico, vieppiù non risulta sostenuto da alcun interesse (che neppure vienerappresentato in ricorso sul punto, a fronte della parziale riforma della sentenza di primogrado, in parziale accoglimento dei motivi di appello).1.5.

Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delleammende, che, avuto riguardo alla natura dei motivi di ricorso ed ai profili di colparavvisabili, si stima di determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente