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Ordinanza — n. 17289/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because interim incident orders under Art. 335-quinquies are not immediately appealable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17289/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the interim incident order regarding retroactive registration is not immediately appealable. The appellant argued that the judge erred in setting the effective date of registration based on formal acquisition rather than the emergence of indicia, violating procedural guarantees. The Court rejected this, citing established case law that such interim orders must be challenged through specific subsequent remedies rather than direct cassation.

Regesto Legislator

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Art. 335-quater, comma 6, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: The concluding order of an incidental procedure under Art. 335-quater, comma 6, is not immediately appealable by cassation; grievances must be raised via subsequent requests or appeals against final judgments.

Parole chiave

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interim incident order retroactive registration immediate appealability procedural remedies cassation inadmissibility indicia of crime defensive guarantees ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 335-quater, comma 6, cod. proc. pen.
Con l’ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Roma, all’esito del procedimento incidentale instaurato ai sensidell’art. 335‑quater, comma 6, cod.
Art. 335, cod. proc. pen.
Con l’ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Roma, all’esito del procedimento incidentale instaurato ai sensidell’art. 335‑quater, comma 6, cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Con l’unico articolato motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
Art. 61, cod. proc. pen.
Ne consegue l’inammissibilità del proposto ricorso, pronunciabile conordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 63, cod. proc. pen.
Art. 111, comma 7, Cost.
Non può, infine, fondatamente invocarsi l’art. 111, comma 7, Cost., attesoche i provvedimenti adottati ai sensi dell’art.
Art. 335-quater, comma 9, cod. proc. pen.
Con l’ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Roma, all’esito del procedimento incidentale instaurato ai sensidell’art. 335‑quater, comma 6, cod.
Art. 491, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 586, cod. proc. pen.
e che, ove proposta davanti al giudice deldibattimento, l’ordinanza da questi pronunciata sia impugnabile unitamente allasentenza ai sensi dell’art. 586 cod.
Art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Art. 616 c.p.p.
Art. 127, cod. proc. pen.
Parimenti significativa è l’assenza di un espresso rinvio all’art. 127 cod.proc.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11749 del 28/01/2026, Ciccarelli
150, l’ordinanza conclusiva del procedimento incidentale regolato dalcomma 6 della norma non è autonomamente e immediatamente impugnabile conricorso per cassazione (Sez. 3, n. 11749 del 28/01/2026, Ciccarelli, Rv.
Sez. 3, n. 12806 del 13/03/2026, Parasole
289570 –01; Sez. 3, n. 12806 del 13/03/2026, Parasole, non massimata).5.
Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto
Sez. U, n. 17 del 06/11/1992, Bernini
Sez. U, n. 32938 del 19/01/2023, L.
sent. n. 186 del 13 giugno 2000
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Sentenza — n. 11749/2026 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible because retrodating requests can only be appealed via Art. 586, not Art. 606. The court ruled the lower judge correctly identified the procedural timeline for filing the request. The appeal was rejected because the law does not permit cassation review of preliminary order decisions on retrodating. The court held that the specific procedural rules for retrodating override general appeal mechanisms. The decision clarifies that only the final judgment on retrodating is appealable to the Supreme Court. The ruling emphasizes strict adherence to the new Cartabia reform timeline for procedural deadlines. The court found no merit in the argument that the lower judge erred on the start date. The decision affirms that procedural innovations require specific statutory authorization for cassation review. The appeal was declared inadmissible due to the lack of a legal remedy for this specific order. The court ordered the appellants to pay court costs and fines for the failed appeal.
Ordinanza 188/2005
Italian Constitutional Court dismisses constitutional question on Art. 459 CPP due to indeterminate request and ambiguity.
Ordinanza — n. 23785/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed as late; filing deadline exceeded by over two months under Art. 544 CPP.
Sentenza — n. 36238/2023 — snpen
Cassation court dismisses appeal regarding revocation of pardon based on timing of non-culpable crime.
Sentenza — n. 23014/2026 — snpen
Italian Court dismisses appeal claiming late registration invalidates investigation acts and denies generic mitigating circumstances.

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Testo completo

per le indagini preliminari delTribunale di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Cardamone;procedimento trattato con il rito “de plano”.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Roma, all’esito del procedimento incidentale instaurato ai sensidell’art. 335‑quater, comma 6, cod. proc. pen., a seguito di istanza diretrodatazione dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato, ha disposto laretrodatazione al 18 novembre 2025 dell’iscrizione nel registro di cui all’art. 335cod. proc. pen. della persona indagata, odierna ricorrente.2. Con l’unico articolato motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen.,in relazione agli artt. 335 e 335‑quater cod. proc. pen., censurando l’ordinanzaimpugnata nella parte in cui ha individuato il dies a quo dell’iscrizione nel registrodelle notizie di reato nella data di formale acquisizione della comunicazione dinotizia di reato dal Pubblico Ministero (18 novembre 2025), e non già nella datadi presentazione della denuncia‑querela (3 maggio 2025), sul presupposto che,già da tale momento, sarebbero emersi elementi indiziari idonei a individuarenominativamente le ricorrenti quali possibili autrici del reato.Si lamenta che il giudice abbia adottato un criterio meramente formale, incontrasto con la giurisprudenza di legittimità che fonda l’obbligo di iscrizionesull’emersione di un quadro indiziario concreto, e si denuncia, altresì, la naturaapparente e illogica della motivazione, per avere omesso ogni valutazione delcontenuto intrinsecamente accusatorio della denuncia‑querela e dell’attivitàinvestigativa svolta immediatamente dopo, segnatamente delle sommarieinformazioni rese dalle indagate quali persone informate sui fatti.Secondo la prospettazione difensiva, la tardiva iscrizione avrebbe determinatoun’indebita compressione delle garanzie difensive, consentendo l’escussione delleindagate in violazione degli artt. 61 e 63 cod. proc. pen., con conseguenteinutilizzabilità degli atti, sicché risulterebbe erronea anche l’affermazione del G.i.p.secondo cui tali questioni esulerebbero dall’oggetto del procedimento incidentaledisciplinato dall’art. 335‑quater cod. proc. pen.3.

Il ricorso è inammissibile.4. Secondo il condivisibile orientamento della Corte, formatosi all’indomanidell’introduzione dell’art. 335‑quater cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. 10 ottobre2022 n. 150, l’ordinanza conclusiva del procedimento incidentale regolato dalcomma 6 della norma non è autonomamente e immediatamente impugnabile conricorso per cassazione (Sez. 3, n. 11749 del 28/01/2026, Ciccarelli, Rv. 289570 –01; Sez. 3, n. 12806 del 13/03/2026, Parasole, non massimata).5. Depone decisivamente in tal senso, in primo luogo, il dato testuale, poichél’art. 335‑quater, comma 6, cod. proc. pen. non prevede alcun rimedioimpugnatorio avverso il provvedimento conclusivo del procedimento incidentale,e, in conformità ai princìpi di tassatività dei mezzi di impugnazione edell’impugnabilità delle ordinanze unitamente alle sentenze, sanciti dagli artt. 568e 586 cod. proc. pen., secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, non sonoimpugnabili i provvedimenti non espressamente indicati dal legislatore (Sez.

U, n.17 del 06/11/1992, Bernini, Rv. 191786 – 01).6. Parimenti significativa è l’assenza di un espresso rinvio all’art. 127 cod.proc. pen., che dimostra che il procedimento incidentale regolato dal comma 6dell'art. 335-quater cod. proc. pen. non risulta conformato allo schemaprocedimentale generale ivi delineato, neppure con riferimento all'impugnabilitàdel provvedimento conclusivo in cassazione ai sensi dell’art. 127, comma 7, cod.proc. pen.; dovendosi comunque ribadire che la mera adozione del modellocamerale non comporterebbe comunque, ex se, la ricorribilità per cassazione delprovvedimento conclusivo, come chiarito più volte dalla giurisprudenza dilegittimità, con riferimento a procedimenti regolati nelle forme dell’art. 127 cod.proc. pen. ma soggetti a un autonomo regime delle impugnazioni (Sez.

U, n.46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156 – 01; Sez. U, n. 17 del 06/11/1992,Bernini, cit.).7. Non può, infine, fondatamente invocarsi l’art. 111, comma 7, Cost., attesoche i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 335‑quater, comma 6, cod. proc. pen.non incidono direttamente sulla libertà personale e, soprattutto, perchél’ordinamento appronta uno specifico e articolato sistema di tutela differita,consentendo la riproposizione della richiesta di retrodatazione nelle fasi successivedel procedimento.In particolare, l’art. 335‑quater, comma 9, cod. proc. pen. prevede che larichiesta respinta possa essere nuovamente formulata prima della conclusionedell’udienza preliminare ovvero, in mancanza di essa, entro il termine di cui all’art.491, comma 1, cod. proc. pen. e che, ove proposta davanti al giudice deldibattimento, l’ordinanza da questi pronunciata sia impugnabile unitamente allasentenza ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen.Tale scansione procedimentale, lungi dal determinare un vuoto di tutela, èfunzionale ad evitare effetti sistemicamente distorsivi, quali la indebita“retrocessione” del procedimento a una fase ormai definita, evenienzaespressamente stigmatizzata dalla giurisprudenza di questa Corte in fattispecieanaloghe (Sez.

U, n. 32938 del 19/01/2023, L., Rv. 284993 – 01, in tema diprovvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro dei beni sottoposti asequestro probatorio adottato dal giudice dell'udienza preliminare).8. Deve pertanto ribadirsi che l’ordinanza del giudice per le indaginipreliminari adottata all’esito del procedimento incidentale ex art. 335‑quater,comma 6, cod. proc. pen. non è suscettibile di immediato ricorso per cassazione,dovendo le eventuali doglianze essere fatte valere esclusivamente secondo i rimedie nei tempi espressamente previsti dalla legge, ovvero mediante richiesta che laquestione sia nuovamente esaminata dal giudice dell'udienza preliminare, oveprevista, o da quello del dibattimento, ed essendo previsto che solo l'ordinanzaadottata da quest'ultimo è impugnabile, nei casi e nei modi previsti dall'art. 586cod. proc. pen.9.

Ne consegue l’inammissibilità del proposto ricorso, pronunciabile conordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., in relazione all’art.591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.10. All’inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento dellespese processuali e, non ricorrendo elementi per escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, anche al versamento della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 186 del 13 giugno2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela Cardamone Piero Messini D'Agostini