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Ordinanza — n. 17040/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of appeal grounds in second-instance plea bargaining.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17040/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant had previously waived specific appeal grounds during a second-instance plea bargaining procedure. The appellant argued that the lower court lacked motivation regarding their criminal responsibility, but the court held that once an imputate renounces appeal grounds, the higher court is limited to reviewing only those grounds not waived. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 56 legge 103/2017; Art. 129 cod. proc. pen.: In second-instance plea bargaining, the second-instance judge need not motivate the non-dismissal of the imputate for Art. 129 causes or the non-existence of absolute nullities once the imputate has renounced appeal grounds.

Parole chiave

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second instance plea bargaining waiver of appeal grounds inadmissibility of cassation Art. 129 procedural code renunciation of appeal accertamento medico incompleto prova insufficiente dell'aggravamento clinico perizia medica superata

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza con il quale deduceva mancanza di motivazione eviolazione dell’art. 129 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza con il quale deduceva mancanza di motivazione eviolazione dell’art. 129 cod.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza resa in data 9 ottobre 2025 ex art. 599-bis cod. proc. pen.la Corte d’Appello di Napoli, per quel che qui interessa, rideterminava la penainflitta all’imputato Invigorito Crescenzo in relazione ai reati ascrittigli.2.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza resa in data 9 ottobre 2025 ex art. 599-bis cod. proc. pen.la Corte d’Appello di Napoli, per quel che qui interessa, rideterminava la penainflitta all’imputato Invigorito Crescenzo in relazione ai reati ascrittigli.2.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza con il quale deduceva mancanza di motivazione eviolazione dell’art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01
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Testo completo

CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “de plano”.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza resa in data 9 ottobre 2025 ex art. 599-bis cod. proc. pen.la Corte d’Appello di Napoli, per quel che qui interessa, rideterminava la penainflitta all’imputato Invigorito Crescenzo in relazione ai reati ascrittigli.2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza con il quale deduceva mancanza di motivazione eviolazione dell’art. 129 cod. proc. pen., assumendo che la Corte di merito nonaveva reso una motivazione in relazione alla ritenuta responsabilitàdell’imputato, che prevedeva uno scrutinio che poteva essere effettuato in ognistato e grado del processo, e pertanto anche anteriormente all’accordointervenuto fra le parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.3.

Il ricorso è inammissibile.Trova applicazione, nel caso di specie, il principio, consolidato nellagiurisprudenza di legittimità e condiviso da questo Collegio, secondo il quale, intema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1,comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado,nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancatoproscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilitàdelle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo propriodell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi diappello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia(cfr., ex multis, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01).4.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele Calvisi Andrea Pellegrino