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Sentenza — n. 9846/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to implicit rejection of evidence renewal request and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9846/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to explicitly justify rejecting a request to renew the trial regarding a witness's testimony and incorrectly qualified the crime as receipt rather than theft. The court ruled that an implicit rejection of a renewal request is valid when the evidence is already sufficient, and the appellant's arguments lacked the necessary precision to establish a violation of procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appellate court may implicitly reject a request to renew the trial by affirming the sufficiency of existing evidence, and appeals must specify the precise elements that would have changed the factual reconstruction to be admissible.

Parole chiave

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implicit rejection of renewal sufficiency of evidence procedural inadmissibility specificity of appeal grounds criminal procedure law witness testimony court costs and fine facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. d) cod. proc. pen.
Avver s o dett a sentenza propon eva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Francesco Pietricola, deducendo, con un unico motivo qui riassunto,violazione dell’art. 606 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
2.Alla declaratoria di inammis sibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.
art. 616 cod.proc. pen
2.Alla declaratoria di inammis sibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018
Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009
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Testo completo

ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ASTONE VINCENZO GIOVANNI nato a BELPASSO il 28/09/1957 avverso la sentenza del 11/07/2025 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale R oberto Patscotche ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria di replichee le conclusioni della difesa .

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Roma, con sente nza del 11 /07/ 2025 , confermava la pronuncia del Tribunale di Latina del 22/04/2024 che aveva condannato Astone Vincenzo Giovanni alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di ricettazione.

2. Avver s o dett a sentenza propon eva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Francesco Pietricola, deducendo, con un unico motivo qui riassunto,violazione dell’art. 606 lett.

d) cod. proc. pen. per mancata assunzione di una prova decisiva e difetto di motivazione quanto alla revoca nel corso del giudizio di primo grado della deposizione del teste Astone Fabio ritualmente indicato in lista e sempre citato, la cui mancata comparizione poteva al più giustificare l’accompagnamento coattivo. La pronuncia di appello aveva omesso di motivare sul punto e ciò benché l’escussione d i detto teste avrebbe potuto permettere una diversa ricostruzione dei fatti in relazione alla disponibilità del capannone. In ogni caso andava contestato il delitto di furto e non quello di ricettazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero va in primo luogo rilevato come,secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, i l giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114 - 01) ; e si è anche affermato come i l provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello può essere motivato anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non abbisognevole di approfondimenti indispensabili (Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996 -01).

Nel caso in esame la Corte di merito,con gli argomenti svolti alle pagine 1-2 della motivazione, ha ampiamente ritenuto provata la responsabilità dell’imputato valutando superfluo ogni altro approfondimento e così implicitamente respingendo la richiesta di rinnovazione. Peraltro,sia il motivo di appello che quello di ricorso per cassazione non indicano con la dovuta precisione quale elemento significativo e determinante sarebbe potuto emergere dalla deposizione dell’Astone Fabio, di cui non si indica neppure con precisione il grado di parentela ed il rapporto con il capannone.

Del tutto generica è poi la richiesta di riqualificazione dei fatti nel delitto di furto rispetto alla quale la Corte di merito ha già adeguatamente risposto escludendone i presupposti con motivazione priva di qualsiasi vizio. 2.Alla declaratoria di inammis sibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna de l ricorrente a l pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della cassa dell