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Sentenza — n. 9802/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as withdrawn due to new less severe bail measure replacing prison custody.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9802/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a subsequent lack of interest. The appellant had filed multiple grounds challenging the bail measure, but on November 26, 2025, formally withdrew the petition. The court ruled that the replacement of prison custody with less restrictive home detention created a new legal interest, rendering the original appeal moot.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: When an appellant withdraws an appeal after the lower court's decision, the appeal is inadmissible if the withdrawal is due to a subsequent change in the legal situation that removes the interest in the decision, such as the replacement of a restrictive bail measure with a less severe alternative.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal lack of interest bail measure replacement inadmissibility procedural withdrawal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 27 Cost
Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione dell’art. 27 Cost.
art. 275-bis cod. proc. pen
Con il quinto motivo deduceva vizio di motivazione e violazione dell’art. 275-bis cod. proc. pen.
art. 292 cod. proc. pen
11.Con il nono motivo deduceva insufficienza della motivazione e violazione dell’art. 292 cod. proc. pen.

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Testo completo

3. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., 6 CEDU, in relazione alla disparità di trattamento rispetto alla posizione della coimputata Maglio Barbara.

4. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione dell’art. 27 Cost. in relazione a una non corretta valutazione dei precedenti penali a carico del Fettachi in relazione al giudizio di pericolosità del medesimo.

5. Con il terzo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione degli artt.274, 275 e 299 cod. proc. pen. in relazione alla mancata considerazione del ruolo marginale dell’imputato in relazione al fatto contestato.

6. Con il quarto motivo deduceva vizio di motivazione e violazione dell’art.275 cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione del principio di proporzionalità nella scelta della misura cautelare da applicare e all’omessa valutazione di misure alternative alla custodia in carcere.

7. Con il quinto motivo deduceva vizio di motivazione e violazione dell’art. 275-bis cod. proc. pen. in relazione alla omessa valutazione della idoneità della misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione di dispositivo elettronico di controllo a far fronte alle ritenute esigenze cautelari.

8. Con il sesto motivo deduceva violazione di legge nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione dell’esigenza cautelare del pericolo di recidiva.

9. Con il settimo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione dell’art.299 cod. proc. pen. in relazione alla omessa valutazione da parte del giudice della cautela degli elementi di fatto sopravvenuti ai fini dell’attenuazione delle esigenze cautelari. 10.Con l’ottavo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al principio di individualizzazione della misura cautelare, avuto riguardo al ruolo marginale ricoperto dal Fettachi in relazione alle condotte contestate. 11.Con il nono motivo deduceva insufficienza della motivazione e violazione dell’art. 292 cod. proc. pen. con riferimento alla diversa valutazione effettuata dal giudice della cautela riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari in relazione alle posizioni dei due coimputati. 12.Con il decimo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al principio del contraddittorio e del giusto processo. 13.Con atto depositato in data 26 novembre 2025 il ricorrente rinunciava al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’atto di rinuncia al ricorso de positato in data 26 novembre 2025, sottoscritto sia dal ricorrente che dal proprio difensore, è stata rappresentata la sopravvenuta carenza di interesse del Fettachi alla decisione del ricorso per essere stata, la misura cautelare della custodia in carcere applicata al ricorrente, sostituita, in data 13 novembre 2025, con quella, meno afflittiva, degli arresti domiciliari.

2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 09/12/2025 Il Consigliere estensore La Presidente Michele Calvisi