Cassation court annuls criminal judgment without remand due to defendant's death extinguishing the crime under Art. 150 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remanding the case for retrial. The defendant, Domenico Lapiccirella, had been convicted of attempted receipt of stolen goods, but his death on August 1, 2025, occurred after the appellate decision was rendered. The court ruled that the crime was extinguished by the death of the accused pursuant to Article 150 of the Penal Code, necessitating the annulment of the final judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 150 c.p.; Art. 610, 611 c.p.p.: The death of the accused after the judgment becomes final extinguishes the criminal liability, requiring the annulment of the judgment without remand.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Lapiccirella Domenico, nato a Cerignola l'11/11/1946 avverso la sentenza del 17/12/2024 emessa dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ceccarelli che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza in quanto il reato è estinto per sopravvenuta morte dell'imputato
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 17/12/2024 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, del 01/03/2022 con la quale Domenico Lapiccirella era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed € 2.500 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 56, 648bis c.p. Secondo le conformi sentenze di merito l'imputato aveva concorso nel tentativo di ricettazione di una Fiat 500, provento di furto, che Paolo Grossi (separatamente giudicato) aveva condotto presso la ditta di autodemolizioni da lui gestita, ditta all'interno della quale, presente il Lapiccirella, i computati Michele Albanese e Evgeni Iliev furono sorpresi dalla PG intenti a smontare il veicolo.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, alla qualificazione del fatto e al trattamento sanzionatorio.
3. In data 01/12/2025 il difensore dell'imputato ha comunicato che il Lapiccirella è deceduto il giorno 1/08/2025.
4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. 5.La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per le seguenti ragioni. Dal certificato anagrafico acquisito in atti risulta che l'imputato è deceduto in data 01/08/2025 dopo la pronuncia della sentenza impugnata. Si impone, dunque, l'annullamento senza rinvio della sentenza in quanto il reato è estinto per sopravvenuta morte dell'imputato, ai sensi e per gli effetti, dell'art.150 cod. pen. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così è deciso, 21/01/2026