Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2051/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds for challenging plea sentencing under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2051/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against a plea sentencing judgment inadmissible. The defense argued for a violation of law regarding potential non-punishability causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such arguments are inadmissible because the specific statutory grounds for challenging plea sentencing judgments do not include this issue.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against plea sentencing judgments are limited to the specific statutory grounds for violation of law listed in Article 448, excluding general arguments regarding non-punishability causes.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea sentencing appeal inadmissible cassation non-punishability causes Article 448 criminal procedure Article 129 criminal procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità a sensi dell’art. 129 cod.proc.pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno2017 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.,come da dispositivo.
art. 129 cod.proc.pen
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità a sensi dell’art. 129 cod.proc.pen.
art. 616 cod.proc.pen
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.,come da dispositivo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep.
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ta 1/10/2025 dato atto che il ricorso è stato trattato con procedura de plano e che le parti sono state ritualmente avvisate; visti gli atti, la sentenzaimpugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis

RITENUTO IN FATTO

ECONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l’impugnata sentenza il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona, su concorde richiesta delle parti, applicava a Benbrik El Mehdi, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, la pena, già ridotta per il rito, di anni due , mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al delitto di rapina aggravata ascrittogli in rubrica.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità a sensi dell’art. 129 cod.proc.pen.

3. Alla luce della costante giurisprudenza di legittimità in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 – 01;Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01) 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.,come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Luciano Imperiali