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Ordinanza — n. 1013/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of motivation regarding agreed penalty terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1013/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the contested penalty was fully agreed upon by the parties and ratified in the lower court's judgment. The appellant argued for a lack of motivation regarding the sentencing steps, but the court held that no further motivation is required when the final sentence reflects a consensual agreement. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; When a penalty is determined through a party agreement ratified by the judge, the obligation to provide specific motivation for the sentencing steps is considered fulfilled by the mere affirmation of the agreement's verification and positive evaluation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of motivation party agreement penalty judicial ratification procedural costs fine motivi di cassazione rinuncia alla motivazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Torre Annunziata pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Torre Annunziata pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..
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Testo completo

ULCO ORDINANZA NAPOLI SALVATORE nato il 03/04/1966 a TORRE ANNUNZIATA avverso la sentenza in data 01/10/2025 del GUP del TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Salvatore Napoli, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 01/10/2025 del G.u.p. del Tribunale di Torre Annunziata pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.. 1.1. Con un unico motivo denuncia la mancanza di motivazione in relazione ai passaggi che hanno portato alla determinazione della pena inflitta.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile atteso che tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione, così che, a loro riguardo, l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti. La pena inflitta dal giudice è quella concordata dalle parti, con la conseguente inammissibilità del ricorso.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 10/12