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Sentenza — n. 862/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to generic arguments and lack of specific evidence for crime continuation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 862/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness and genericity. The defense argued for the application of crime continuation without providing specific copies of prior judgments as required by recent case law. The court rejected this because generic requests without evidentiary basis violate the right to effective defense and risk procedural delays.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal claiming a violation of the rule on crime continuation is inadmissible if the request lacks specific copies of prior judgments and is formulated generically without evidentiary support.

Parole chiave

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crime continuation inadmissibility generic appeal effective defense procedural delay evidentiary basis prior judgments abuso di carte-chèques

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e cod. proc. pen.
Con unico motivo il difensore dell’imputato lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione (art. 606, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 610 comma 5 cod. proc. pen.
Art. 611 comma 1 bis cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
pen.) in relazione agli artt. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
pen., (la illogicità, per essere rilevante quale vizio di legittimità, deve essere ‘manifesta’, cioè rilevabile ictu oculi - Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv.
Sez. 5, n. 10661 del 23/01/2023, Corallo
Sez. 3, n. 21851 del 12/03/2025, Di Rocco
Sez. 3, n. 21851 del 12/03/2025, Di Rocco, Rv.
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Testo completo

o la seguente Sul ricorso proposto da: Magnolo Salvatore nato a BARI il 26/12/1972 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE d'APPELLO di LECCEcon Parte Civile Patrizia Pinto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Florit; letta la memoria del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE SASSONE che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento è stata confermata la condanna dell’imputato alla pena di giustizia per il reato di ricettazione ed abusivo utilizzo di strumenti di pagamento elettronico.

2. Con unico motivo il difensore dell’imputato lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. per il diniego di applicazione della continuazione tra i reati odiernamente giudicati e quelli risultanti da sentenze di condanna passate in giudicato pronunciate a carico dell’imputato, in ragione della mancata allegazione dei titoli relativi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza e genericità del motivo addotto.

2. A prescindere dalla impropria formulazione del motivo, che evoca un vizio motivazionale non incluso tra quelli elencati dall’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., (la illogicità, per essere rilevante quale vizio di legittimità, deve essere ‘manifesta’, cioè rilevabile ictu oculi - Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 – tale è la gravità dell’anacoluto concettuale in cui incorre il giudice di merito; la illogicità ‘mera’, semplice’ o ‘sola’, è irrilevante, costituendo solamente una opinabile varianza valutativa o espressiva), la tesi difensiva confligge con l’orientamento più recente – ed oramai consolidato – sul punto, che richiede, perché la istanza di applicazione della continuazione ab externo in appello possa essere presa in considerazione ed eventualmente accolta, l’allegazione all’istanza di copia delle sentenze indicate nella richiesta stessa (ex multis, Sez. 5, n. 10661 del 23/01/2023, Corallo, Rv. 284291 – 01;

Sez. 3, n. 21851 del 12/03/2025, Di Rocco, Rv. 288289 - 01). Ciò al duplice fine di dare serietà alla istanza, evitando la genericità di una domanda formulata sul solo titolo del reato, e di evitare dilazioni, in ipotesi anche strumentali, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata.

3. Con la motivazione della sentenza, che ricapitolava correttamente tali principi, il ricorso non si confronta, limitandosi ad invocare genericamente l’interpretazione (a sé) più favorevole. Si adduce, infatti, un altrettanto generico favor rei, che tale rischia di non essere: consentire la formulazione di istanze di applicazione della continuazione ‘svestite’, comporterebbe inevitabilmente il rischio di richieste ab origine generiche (e quindi, potenzialmente, destinate al rigetto, se non all’inammissibilità) perché improvvisate e prive di una effettiva base conoscitiva, con pregiudizio del diritto dell’imputato ad una effettiva difesa.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass