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Sentenza — n. 18574/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows necessity permit appeal based on chronic family illness and lack of contact.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18574/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the suspended surveillance tribunal order denying a necessity permit to a prisoner. The prosecution argued the prisoner's chronic condition lacked exceptional gravity and posed high social danger, while the prisoner claimed four years of no contact with his grandmother justified the visit. The court ruled that the progressive structuring of a chronic pathological condition in a family member constitutes an event of particular gravity if it severely impacts human relations and contact is impossible through ordinary means.

Regesto Legislator

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Art. 30, comma secondo, ord. pen.; The 'family event of particular gravity' for necessity permits includes the progressive structuring of a chronic pathological condition in a family member, provided it assumes exceptional relevance due to the impossibility of maintaining ordinary contact.

Parole chiave

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necessity permit chronic illness family event gravity exceptional circumstances surveillance tribunal prisoner rights contact impossibility assistenza agli anziani

Disposizioni normative citate

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Art. 30, comma secondo, ord. pen.
289633 - 01) secondo cui ai fini della concessionedel permesso di necessità, ex art. 30, comma secondo, ord.
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 10528 del 05/02/2026, C, Rv. 289633 - 01
Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.Il Collegio intende dare continuità all’orientamento interpretativo di recente espresso (v.Sez. 1, n. 10528 del 05/02/2026, C, Rv. 289633 - 01) secondo cui ai fini della concessionedel permesso di necessità, ex art.
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Testo completo

ura a trattazione scritta.RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila con provvedimento emesso – su reclamo - indata 4 novembre 2025 ha accolto la domanda di permesso di necessità introdotta daXXXXXXXXXXXXXX (autorizzando con scorta una visita al nonno, in Napoli, per la durata diun’ora).In motivazione si evidenzia che vi è particolare gravità dell’evento giustificativo, edinerenza alla sfera familiare, in ragione del fatto che le condizioni di salute dell’anziano(affetto da demenza senile di grado lieve-moderato) giustificano la visita, trattandosi dipersona con cui il XXXXXXXnon tiene colloqui da quattro anni.2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il PG territoriale. Con ilricorso si deduce erronea applicazione di legge.Secondo il PG impugnante la condizione del congiunto non può essere ritenuta fontedel permesso, mancando il carattere della eccezionalità.Non vi è imminente pericolo di vita ma una condizione di fragilità correlata ad un quadropatologico in lenta evoluzione e ormai cronicizzato, né si è compiuta verifica concreta sullapossibilità del congiunto di viaggiare. Si evidenzia, inoltre, il livello di pericolosità sociale delXXXXXX, particolarmente elevato.Il provvedimento del Tribunale risulta sospeso.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.Il Collegio intende dare continuità all’orientamento interpretativo di recente espresso (v.Sez. 1, n. 10528 del 05/02/2026, C, Rv. 289633 - 01) secondo cui ai fini della concessionedel permesso di necessità, ex art. 30, comma secondo, ord. pen., l'"evento familiare diparticolare gravità" può consistere anche nella progressiva strutturazione nel tempo di unacondizione patologica cronica del congiunto del detenuto, purché, per l'incidenza sullerelazioni affettive del ristretto e per l'impossibilità di tenere i contatti nelle forme ordinarie,tale fatto assuma eccezionale rilievo nella sua vicenda umana. (In motivazione, la Corte haindicato, quali criteri valutativi dell'eccezionalità dell'evento, ai fini della reiterabilità delpermesso per il medesimo accadimento familiare, l'intensità del legame affettivo, lapossibilità di tenere contatti con il familiare con modalità alternative e il tempo intercorsodall'ultimo contatto).Dunque se da un lato non rileva l’assenza del pericolo di vita, dall’altro per integrare ilparametro normativo degli «eventi familiari di particolare gravità» e coniugare dettoparametro con la natura eccezionale del permesso, occorre realizzare – in sede di merito –un apprezzamento in concreto sia della effettiva incidenza della mancanza di relazioneaffettiva con il congiunto sul livello complessivo di umanità della detenzione che dellaeffettiva impossibilità di realizzare forme diverse (ad es. il videocolloquio) di soddisfacimentodell’interesse, ove sia comprovata la particolare difficoltà di movimento del congiunto.Mancando tale apprezzamento, nel caso in esame il provvedimento va annullato conrinvio per nuovo esame.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza diL'AquilaCosì è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI GIACOMO ROCCHIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.