Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 4655/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows appeal by detained defendant rejected for missing domicile declaration due to known detention status.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4655/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Italy annulled the Court of Appeal's decision dismissing Gulzar Zulfiqar's appeal because he was detained at the time of filing. Although the lower court rejected the appeal under procedural rules requiring a domicile declaration, the Supreme Court noted that this requirement does not apply to detained appellants whose detention status is known to the court. Consequently, the Court ordered the case to be remitted to the Court of Appeal for a new hearing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; The requirement for a domicile declaration or election in criminal appeals does not apply when the appellant is detained, as the court must proceed with personal notification to ensure effective access to justice.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility detained appellant status domicile declaration requirement personal notification procedure effective access to justice procedural inadmissibility remittitur for new trial censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La Corte di appello di Roma rileva che l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., seppure abrogato con la legge n.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 6 Convenzione EDU
art. 156, comma 4, cod. proc. pen.
Si è, però, specificato che detta disposizione è applicabile all'atto di appello proposto dall'imputato detenuto per altra causa, ove lo stato detentivo non sia noto al giudice che procede, posto che, in tal caso, difettando la condizione prevista dall'art. 156, comma 4, cod.
legge n. 114 del 2024
pen., seppure abrogato con la legge n. 114 del 2024, continua a trovare applicazione con riferimento alle impugnazioni proposte dal 1° gennaio 2023 al 24 agosto 2024, in forza del principio tempus regit actum.
art. 156 cod. proc. pen
pen., le notificazioni devono avvenire con le forme ordinarie e non con quelle stabilite dal citato art. 156 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U n. 13808 del 24/10/2024
Sez. 6 n. 30543 del 09/05/2025
Sez. 2 n. 24902 del 17/05/2024
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Gulzar Zulfiqar nato in PAKISTAN il 16/08/1998 avverso l'ordinanza del 03/04/2025 della Corte d'appello di Roma. Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro; letta la requisitoria del dott. Antonio Balsamo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile, perché, depositato telematicamente in assenza della dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, l’appello proposto da Gulzar Zulfiqar avverso la pronuncia di condanna emessa in data 23 ottobre 2023 dal Tribunale di Roma in composizione monocratica nei confronti del suddetto per il delitto di cui all’art. 4, comma 3, l. 18 aprile 1975, n. 110.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione Gulzar Zulfiqar, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo violazione di legge processuale e in particolare dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., per avere la Corte di appello ritenuto inammissibile un atto di impugnazione per difetto dell’elezione di domicilio, nel caso di un imputato detenuto al momento della presentazione dell’impugnazione, pur essendo tale circostanza nota all’autorità procedente. Si rileva che la giurisprudenza di legittimità espressamente esclude l’applicabilità della causa di inammissibilità di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., nell’ipotesi in cui l’appellante sia detenuto in carcere, come ribadito, in ultimo, anche da Sez.

U n. 13808 dell’8/04/2025. E ciò sia nel caso in cui l’imputato sia detenuto nel procedimento per il quale si propone impugnazione, sia nel caso in cui la detenzione derivi da altro titolo. Si osserva che nel caso in esame era pacifico che Gulzar fosse detenuto all’atto dell’appello, in quanto circostanza riportata nel decreto di citazione diretta a giudizio e ribadita nei motivi di appello; e che, ciò nonostante, la Corte di appello ha pronunciato l’inammissibilità dell’appello, senza dare conto della decisiva circostanza di fatto dello stato di detenzione dell’appellante al momento della presentazione dell’atto di impugnazione e senza indicare le ragioni per cui tale circostanza non influisse sul relativo giudizio di inammissibilità.

La difesa insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. La Corte di appello di Roma rileva che l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., seppure abrogato con la legge n. 114 del 2024, continua a trovare applicazione con riferimento alle impugnazioni proposte dal 1° gennaio 2023 al 24 agosto 2024, in forza del principio tempus regit actum. Nel rilevare ciò e nel dichiarare inammissibile l’appello ed esecutiva la sentenza di primo grado, trascura, però, che Zulfiqar Gulzar, al momento della proposizione dell’appello, era detenuto per altra causa (come documentato con decreto di citazione diretta a giudizio emesso in data 30.12.2022 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, certificato di detenzione del 30.11.2023 e atto di appello depositato digitalmente il 29.11.2023, nel quale si dà atto dello stato di detenzione del prevenuto, allegati per il principio di autosufficienza al ricorso).

Si è, invero, affermato che, in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa, dovendo comunque procedersi alla notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto, a garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 Convenzione EDU (Sez. 6, n. 30543 del 09/05/2025, Serra, Rv. 288636).

Tale indirizzo interpretativo è stato recepito anche dalle Sezioni Unite con la stessa pronuncia, richiamata dall’ordinanza impugnata, che ha stabilito che la disciplina contenuta nel suddetto disposto normativo, ancorché abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice, Rv. 287855). Si è, però, specificato che detta disposizione è applicabile all'atto di appello proposto dall'imputato detenuto per altra causa, ove lo stato detentivo non sia noto al giudice che procede, posto che, in tal caso, difettando la condizione prevista dall'art. 156, comma 4, cod. proc. pen., le notificazioni devono avvenire con le forme ordinarie e non con quelle stabilite dal citato art. 156 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 24902 del 17/05/2024, Pompizii, Rv. 286516).

Nel caso in esame l’appellante era detenuto all’atto della proposizione del gravame e tale stato risulta essere stato portato a conoscenza dell’autorità procedente.

2. Si impongono pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con