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Sentenza — n. 3810/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court rules that the Court of Varese has jurisdiction over the fraud case consummated where the victim made the recharge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3810/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation resolved a jurisdictional conflict between the Courts of Catania and Varese regarding a fraud case involving Postepay card recharges. The Court of Catania argued that the crime was consummated in Varese because the victim performed the recharge operation there, while the Prosecutor requested jurisdiction for Varese. The court upheld the Court of Catania's reasoning, affirming that fraud is an instantaneous crime consummated when the victim suffers the definitive loss of the asset, thereby establishing Varese as the competent venue.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; The crime of fraud is an instantaneous offense consummated at the moment the victim suffers a definitive loss of property, establishing jurisdiction at the location where the victim performed the act causing the loss.

Parole chiave

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fraud consummation jurisdiction conflict instantaneous crime victim location patrimonial loss territorial competence Postepay recharge fornitore di servizi di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 1 del 16.12.1998, dep. 19.1.1999, Cellammare, Rv 212079
Sez. II n. 49321 del 25.10.2016, Rv 268626
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Testo completo

la seguente Sul conflitto di competenza sollevato da: Tribunale Catania con l'ordinanza del 12/06/2025 nei confronti del Tribunale di Varese; vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Giuseppina Casella che ha chiesto attribuirsi la competenza al Tribunale di Varese; in procedura a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Varese – giudice dibattimentale - con sentenza emessa in data 13 maggio 2022 ha dichiarato – nel giudizio instaurato nei confronti di Monetti Antonio, per il reato di cui all’art.640 cod.pen. commesso mediante accredito su carta ricaribile Postepay– la propria incompetenza per territorio, indicando quale giudice competente il Tribunale di Catania. Il Tribunale di Catania con ordinanza emessa in data 12 giugno 2025 ha sollevato conflitto di competenza. L’ordinanza di cui sopra evidenzia che la consumazione del delitto di truffa si verifica non già con il segmento fattuale degli artifizi o raggiri ma nel momento in cui si realizza l’attribuzione patrimoniale in favore del reo. Da ciò la considerazione per cui il reato si è consumato nel territorio di Varese, luogo in cui la persona offesa ha effettuato le operazioni di ricarica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto negativo insorto va deciso con attribuzione della competenza al Tribunale di Varese.

2. A tale approdo si perviene in ragione delle argomentazioni esposte nella ordinanza che ha sollevato il conflitto. A tal fine va richiamato – in premessa - il consolidato orientamento giurisprudenziale (v. Sez. U. n. 1 del 16.12.1998, dep. 19.1.1999, Cellammare, Rv 212079) secondo cui la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii (con definitiva perdita del bene) in capo al soggetto passivo. In tale decisione, le Sezioni Unite hanno, in particolare, precisato che la truffa si costruisce dunque, secondo la linea interpretativa tracciata dalprevalente orientamento giurisprudenziale e dottrinale, come reato istantaneo e di danno: non reato permanente, perché si perfeziona nel momento stesso in cui si concretano tutti gli elementi che lo costituiscono e non consente ne' una protrazione ininterrotta dell'attività criminosa dell'agente, con la costituzione di uno stato soggettivo od oggettivo antigiuridico duraturo, ne' la possibilità per l'agente di far cessare volontariamente tale stato in modo giuridicamente efficace; non reato di pericolo, poiché, a differenza di altre ipotesi criminose che pure offendono il patrimonio per le quali basta una situazione di pericolo, l'evento consumativo risulta esplicitamente tipizzato in forma di conseguimento del profitto con il danno altrui, elementi questi dell'arricchimento e del depauperamento che sono collegati tra loro in modo da costituire concettualmente due aspetti di un'unica realtà. 2.1 Nel caso di ricarica su carte del tipo Postepay ciò che rileva è la irreversibilità della operazione di ricarica, il che porta effettivamente ad individuare il luogo di consumazione in quello ove si è compiuta l’operazione da parte della vittima (in tal senso, Sez.

II n. 49321 del 25.10.2016, Rv 268626 e successive conformi). A tale orientamento interpretativo il Collegio presta adesione, il che porta ad attribuire la competenza al Tribunale di Varese. Va pertanto disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Varese per la prosecuzione del giudizio. P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Varese cui dispone