Cassation appeal dismissed as inadmissible because preliminary judge's order on evidence is not appealable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenged order regarding the rejection of an evidentiary incident is not subject to cassation review. The applicant argued for a new evidentiary hearing based on procedural violations and lack of reasoning by the Palermo preliminary judge. The court ruled that such orders are final and binding, rendering the appeal legally impermissible under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 392 comma 1 cod. proc. pen.: The cassation appeal against an order by the preliminary judge accepting, rejecting, or declaring inadmissible a request for an evidentiary incident is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente sul ricorso proposto da: DEMETER KAROLY nato in ROMANIA il 27/03/1987 avverso l'ordinanza del 23/10/2025 del GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di PALERMO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
1. Demeter Karoly, a mezzo dell’avv. Antonino Cacioppo, ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, di rigetto della richiesta di incidente probatorio, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 23/10/2025, nell’ambito del procedimento a suo carico, deducendo vizio rilevante ex art. 606 comma 1 lett.
c) cod. proc. pen., per violazione e falsa applicazione dell’art. 392 comma 1 cod. proc. pen. e per mancanza di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso provvedimento non impugnabile (si veda Sez. 5, n. 49030 del 17/07/2017, Palmeri, Rv. 271776 – 01, a mente della quale: ‹‹È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari accoglie, rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di incidente probatorio››).
2. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 07/01/2026 Il Consi