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Sentenza — n. 2406/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on illegal stay, ruling permanent offense allows new prosecution for continued conduct.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2406/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Endri Sokoli's appeal against a conviction for illegally staying in Italy, finding the lower court correctly applied the principle of ne bis in idem. Sokoli argued that a prior judgment on an identical offense barred a second trial, but the court determined the crime of illegal stay is permanent and distinct from the initial act. Consequently, the court ruled that the defendant's continued presence after the first judgment constituted a new, separate illegal conduct not covered by the prior final decision.

Regesto Legislator

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Art. 10 bis d.lgs. n. 286/1998; Art. 649 c.p.p.: The crime of illegal stay is permanent; therefore, continued illegal presence after a prior conviction constitutes a distinct factual segment not barred by the principle of double jeopardy.

Parole chiave

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illegal stay offense ne bis in idem principle permanent criminal offense continued conduct Cassation appeal dismissal traffico di cocaina inadempimento reiterato recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 10 bis d.lgs. n. 286 del 1998
Con sentenza del 9 aprile 2025 il Giudice di Pace di Empoli ha ritenuto Endri Sokoli responsabile del reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. n. 286 del 1998 commesso il 20 settembre 2023 a Gambassi Terme con la condotta consistita nel trattenersi sul territorio nazionale senza titolo di soggiorno valido.
Art. 649 cod. proc. pen.
74 del 2000, il motivo di ricorso lamenta violazione di legge per omessa applicazione del principio del ne bis in idem ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen. a seguito di sentenza n.
Art. 34 d.lgs. n. 74 del 2000
Incontestata la ricostruzione in fatto e la penale responsabilità dell’imputato, così come la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 34 d.lgs. n. 74 del 2000, il motivo di ricorso lamenta violazione di legge per omessa applicazione del principio del ne bis in idem ai sensi dell’art.
art. 649 cod. proc. pen
74 del 2000, il motivo di ricorso lamenta violazione di legge per omessa applicazione del principio del ne bis in idem ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen.
art. 125 cod. proc. pen
pen., nella parte in cui, premessa la natura non permanente del reato, è stata esclusa l’operatività del ne bis in idem, sia in relazione all’art. 125 cod. proc. pen.
art. 649 c.p
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Endri Sokoli, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un motivo per violazione di legge, sia con riferimento all’art. 649 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 43472 del 19/09/2013
286 del 1998, che incrimina la condotta dello straniero che si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato, ha natura permanente» (Sez. 1, n. 43472 del 19/09/2013, P.g.
Sez. 1, n. 44453 del 23/09/2013
Sez. 1, n. 1594 del 4/12/2014
649 c.p.p., con riguardo al segmento di condotta successivo alla condanna riportata dall'imputato per il medesimo titolo di reato, allorché l'agente non lasci il territorio dello Stato ma continui a permanere illegalmente su di esso (Sez. 1, n. 1594 del 4/12/2014, dep.
Sez. 2, n. 33838 del 12/07/2011
2015, Jovanovski, n.m., in fattispecie identica a quella in esame,ove si richiama il principio espresso da Sez. 2, n. 33838 del 12/07/2011, Blandina, Rv.
Sez. 3, n. 9988 del 19/12/2019
(Fattispecie relativa alla prosecuzione dei lavori di costruzione di una tettoia abusiva, interrotti con il sequestro dell'immobile, previa violazione dei sigilli, in epoca successiva a quella accertata nella sentenza divenuta irrevocabile)» (Sez. 3, n. 9988 del 19/12/2019, dep.
Sez. 1, n. 4408 del 5/02/2024
278534 - 01 – ripreso, di recente da Sez. 1, n. 4408 del 5/02/2024, dep.
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Testo completo

o la seguente sul ricorso proposto da: Sokoli Endri(CUI0391UPI) nato in ALBANIA il 26/09/1984 avverso la sentenza del 09/04/2025 del GIUDICE DI PACE di Empoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 aprile 2025 il Giudice di Pace di Empoli ha ritenuto Endri Sokoli responsabile del reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. n. 286 del 1998 commesso il 20 settembre 2023 a Gambassi Terme con la condotta consistita nel trattenersi sul territorio nazionale senza titolo di soggiorno valido.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Endri Sokoli, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un motivo per violazione di legge, sia con riferimento all’art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui, premessa la natura non permanente del reato, è stata esclusa l’operatività del ne bis in idem, sia in relazione all’art. 125 cod. proc. pen. per omessa motivazione sull’eccepito divieto di un secondo giudizio. Tenuto conto della contestazione del reato e di come lo stesso è stato ritenuto dal giudice di merito, la contravvenzione avrebbe dovuto ritenersi permanente, sicché la conseguente violazione di legge ha determinato il rigetto dell’eccezione del divieto di nuovo giudizio sul medesimo fatto.

Come segnalato al giudice di merito, per gli stessi fatti commessi il 28 giugno 2023, il ricorrente era stato già giudicato con sentenza dello stesso Giudice di pace del 22 gennaio 2025. Essendo cessata la permanenza del predetto reato al momento della pronuncia della sentenza, il fatto per il quale si procede, commesso il 22 settembre 2023, deve ritenersi compreso nel periodo di permanenza della prima violazione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. Incontestata la ricostruzione in fatto e la penale responsabilità dell’imputato, così come la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 34 d.lgs. n. 74 del 2000, il motivo di ricorso lamenta violazione di legge per omessa applicazione del principio del ne bis in idem ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen. a seguito di sentenza n. 16/2025 del 22 gennaio 2025 per fatto identico accertato il 28 giugno 2023. La questione era stata eccepita davanti al Giudice di pace che, tuttavia, ha omesso di pronunciarsi; da qui l’eccezione di difetto di motivazione della sentenza impugnata.

L’assunto difensivo è privo di fondamento. Il presupposto dal quale muove il ragionamento del ricorrente, ovvero la natura permanente del reato, non è stato condiviso dal giudice di primo grado che ha, invece, affermato la natura istantanea della contravvenzione. Sulla base di tale assunto, evidentemente, non poteva pervenire all’accoglimento della richiesta di declaratoria del ne bis in idem con la sentenza di condanna del 22 gennaio 2025 che riguarda un reato accertato nel giugno 2023, mentre quello per il quale si procede in questa sede è stato accertato nel settembre 2023.

Tuttavia, tale passaggio della motivazione non è condivisibile, sebbene, come si dirà, da ciò non derivi alcuna conseguenza sulla decisione finale contenuta nella sentenza impugnata. Invero, va ribadito il principio secondo cui «la contravvenzione prevista dall'art. 10 bis del D.Lgs. n. 286 del 1998, che incrimina la condotta dello straniero che si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato, ha natura permanente» (Sez. 1, n. 43472 del 19/09/2013, P.g. in proc. Ndiaye, Rv. 257397 - 01). La stessa, inoltre, «non punisce la mera condizione di straniero irregolare, ma incrimina due specifici comportamenti, lesivi dell'interesse statale al controllo e alla gestione dei flussi migratori secondo un determinato assetto normativo e cioè, il "fare ingresso nel territorio dello Stato" (condotta attiva istantanea) ed il "trattenersi" nel territorio medesimo (condotta omissiva permanente) in violazione del predetto» (Sez. 1, n. 44453 del 23/09/2013, Soiyt, Rv. 257893 - 01).

La conseguenza è che la condotta illecita e la situazione antigiuridica - dipendenti dalla volontà dell'agente - perdurano per tutto il tempo in cui il soggetto rimane illegalmente sul territorio nazionale, e dunque non sussiste alcuna identità del fatto illecito, riconducibile alla denunciata violazione dell'art. 649 c.p.p., con riguardo al segmento di condotta successivo alla condanna riportata dall'imputato per il medesimo titolo di reato, allorché l'agente non lasci il territorio dello Stato ma continui a permanere illegalmente su di esso (Sez. 1, n. 1594 del 4/12/2014, dep. 2015, Jovanovski, n.m., in fattispecie identica a quella in esame,ove si richiama il principio espresso da Sez. 2, n. 33838 del 12/07/2011, Blandina, Rv. 250592 – 01).

E’ stato ribadito e viene condiviso anche in questa sede che «in tema di reato permanente, il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di "fatto storico" diverso non coperto dal giudicato. (Fattispecie relativa alla prosecuzione dei lavori di costruzione di una tettoia abusiva, interrotti con il sequestro dell'immobile, previa violazione dei sigilli, in epoca successiva a quella accertata nella sentenza divenuta irrevocabile)» (Sez. 3, n. 9988 del 19/12/2019, dep. 2020, La Pietra, Rv. 278534 - 01 – ripreso, di recente da Sez. 1, n. 4408 del 5/02/2024, dep. 2025, Manneh. n.m.).

Consegue a quanto sin qui esposto che la permanenza del reato giudicato con la sentenza del 22 gennaio 2025 (accertato il 28 giugno 2023) si è interrotta a quella data, ovvero al momento della pronuncia della sentenza di condanna, mentre la permanenza di quello per il quale si procede in questa sede (accertato il 20 settembre 2023, ossia in periodo compreso in quello per il quale vi è stata la precedente decisione) è cessata il 9 aprile 2025. I fatti oggetto dei due giudizi non sono, pertanto, identici essendo oggetto del presente giudizio una porzione di condotta estranea al giudizio precedentemente definito.

3. Alla luce di quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processua