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Sentenza — n. 29952/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses foreign sentence recognition appeal as untimely under five-day EU arrest warrant rule.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29952/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed five days after the notification of the appellate court's decision. The appellant argued that the five-day limit did not apply to foreign judgments and claimed a lack of effective residence in Italy, but the court found the filing date expired under the specific provision for European arrest warrants. Consequently, the court rejected the substantive arguments regarding citizenship and residence, ordering the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 10, d. Igs. 7 settembre 2010, n. 161; Art. 22, comma 5, legge 22 aprile 2005, n. 69: Appeals against decisions on the recognition of foreign judgments for execution in Italy must be filed within five days when the underlying measure is a European arrest warrant.

Parole chiave

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European arrest warrant recognition of foreign judgment time limit for appeal Cassazione inadmissibile execution of penalty five day rule EU law application domanda d'asilo di cittadino albanese

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 10, d. Igs. 7 settembre 2010, n. 161
1.«In tema di riconoscimento per l'esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa in altro Stato membro dell'Unione Europea, il rinvio, operato dall'art. 12, comma 10, del d.
Art. 22, comma 5, legge 22 aprile 2005, n. 69
161, all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n.
d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10
69, che disciplina il mandato di arresto europeo, implica l'applicazione anche delle modifiche che sono state apportate a tale legge dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (in vigore dal 20 febbraio 2021), lì dove contempla il più ristretto termine di cinque giorni per la presentazione del ricorso per cassazione» (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.
Art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto la violazione dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 22805 del 08/06/2022
10 (in vigore dal 20 febbraio 2021), lì dove contempla il più ristretto termine di cinque giorni per la presentazione del ricorso per cassazione» (Sez. 6, n. 22805 del 08/06/2022, G., Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Aboulakjam Brahinn nato in Marocco il 14/03/1974 avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini; sentito il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione Fabio Picuti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 10 luglio 2025 la Corte di appello di Torino ha rigettato la richiesta di riconoscimento, ai fini dell'esecuzione della pena in Italia, della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Graz (Austria) il 17 gennaio 2024 (irr. il 21 maggio 2025) nei confronti di Brahim Aboulakjam.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto la violazione dell'art. 10, comma 2, d. Igs. 10 settembre 2010, n. 161.La Corte distrettuale avrebbe rigettato la richiesta di riconoscimento della sentenza straniera (al fine dell'esecuzione in Italia della pena di 19 anni, 5 mesi e 10 giorni per il delitto di omicidio) nell'erroneo presupposto che essa possa essere disposta solo in favore del cittadino italiano (il ricorrente, difatti, è cittadino marocchino) e, comunque, poiché Brahim Aboulakjam sarebbe privo di un effettivo radicamento in Italia (quantunque qui abbia subìto più periodi di detenzione, abbia in più occasioni indicato all'Autorità italiana di esservi domiciliato e vi sia radicato il fratello).

Inoltre, nella specie, ricorrerebbe anche il prescritto consenso, sia pure implicito, del Ministro della giustizia all'esecuzione della pena in Italia, come si trarrebbe dall'atto emesso a seguito della sentenza con la quale Corte di appello di Torino aveva disposto la consegna (in esecuzione di un mandato di arresto europeo) del ricorrente alla Repubblica d'Austria al solo fine di partecipare al processo all'esito del quale ha riportato la condanna in discorso (come chiarito dal provvedimento con il quale la stessa Corte distrettuale ha integrato il dispositivo della pronuncia resa in quell'occasione).

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso; il difensore del ricorrente non è comparso né ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché tardivo. 1.«In tema di riconoscimento per l'esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa in altro Stato membro dell'Unione Europea, il rinvio, operato dall'art. 12, comma 10, del d. Igs. 7 settembre 2010, n. 161, all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, che disciplina il mandato di arresto europeo, implica l'applicazione anche delle modifiche che sono state apportate a tale legge dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (in vigore dal 20 febbraio 2021), lì dove contempla il più ristretto termine di cinque giorni per la presentazione del ricorso per cassazione» (Sez. 6, n. 22805 del 08/06/2022, G., Rv. 283466 - 01). La sentenza impugnata, depositata il giorno 11 luglio 2025, è stata notificata al difensore e al condannato il 14 luglio 2025; e il ricorso è stato proposto il 24 luglio 2025, quando era già spirato il termine di cinque giorni.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). , Cli 2 3. Devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, leg