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Ordinanza — n. 41073/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for introducing new charges and reiterating already decided penalty arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41073/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant had only challenged the aggravating circumstance and sentence quantification in the appeal act, while new arguments regarding conduct requalification were introduced later in the reply brief. The court ruled that these new issues were precluded because they lacked correlation with the original appeal and were merely repetitions of already decided points.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it introduces new grounds not contained in the original appeal act or merely reiterates arguments already decided by the lower court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility new grounds preclusion reiteration of decided points correlation with appeal act court costs and fines revisione in materia penale reiterazione di reati penali sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990
Come emerge sia dalla sentenza impugnata che dalle pagine da 1 a 4 del ricorso, nelle quali è stato trascritto l'atto di appello, l'impugnazione è stata proposta esclusivamente in relazione ai punti concernenti l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R.
Art. 56 cod. pen.
309 del 1990 e la quantificazione della pena, mentre solo con la memoria di replica, il ricorrente ha invocato la riqualificazione della condotta ai sensi del reato di cui all'art. 56 e 378 cod.
Art. 378 cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO COSTANTINO ( CUI 06ZXZXS ) nato a ROMA il 20/09/2005 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Costantino Di Rocco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria del difensore del ricorrente con la quale si è insistito sull'ammissibilità del ricorso e per la sua assegnazione alla Sezione ordinaria; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

i) il primo e secondo motivo non sono consentiti in quanto, come risulta sia dalla sentenza impugnata che dal contenuto dell'atto di appello riprodotto all'interno del ricorso in esame, investono questioni (riqualificazione della condotta e natura del contributo del ricorrente) non devolute alla Corte territoriale. Come emerge sia dalla sentenza impugnata che dalle pagine da 1 a 4 del ricorso, nelle quali è stato trascritto l'atto di appello, l'impugnazione è stata proposta esclusivamente in relazione ai punti concernenti l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e la quantificazione della pena, mentre solo con la memoria di replica, il ricorrente ha invocato la riqualificazione della condotta ai sensi del reato di cui all'art. 56 e 378 cod. pen.

Sulla base di tale ricostruzione delle questioni devolute con l'atto di impugnazione, ritiene il Collegio che tutte le questioni introdotte sia con i motivi nuovi che con la memoria di replica in merito al giudizio di responsabilità, dovevano ritenersi precluse in quanto prive di correlazione con i punti oggetto dell'atto di appello (cfr. Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821); ii) il terzo motivo è meramente reiterativo della censura sulla quantificazione della pena già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 5 a 7 ); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 nov