Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded and generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Luca Fusco against the Florence Court of Appeal inadmissible. The court ruled that the first ground was manifestly unfounded based on established precedent, while the second ground was deemed generic and merely repetitive of arguments already rejected. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros for failing to propose the appeal with sufficient diligence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded or generic, as the court lacks the authority to re-evaluate facts already properly assessed by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSCO LUCA nato a PISA il 06/06/1993 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luca Fusco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:
i) il primo motivo è manifestamente infondato, stante il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175, da cui il Collegio non intende discostarsi; ii) il secondo motivo è generico e meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda il punto 3.2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025.