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Ordinanza — n. 40385/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding generic mitigating circumstances and sentence length.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40385/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Raffaele Cecco inadmissible, ruling that the grounds were manifestly unfounded. The appellant challenged the lower court's failure to apply generic mitigating circumstances and the severity of the imposed penalty. The court determined the first-instance judgment was sufficiently motivated and adequately addressed the defense's arguments, rendering it unchallengeable at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds for challenging the application of generic mitigating circumstances or the sentence length are manifestly unfounded because the original judgment is supported by sufficient and non-illogical reasoning.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances manifestly unfounded grounds inadmissible appeal sufficient motivation Cassazione ordinanza attenuazione della pena alleggerimento della pena eccezioni difensive

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECCO RAFFAELE nato a TORRE ANNUNZIATA il 05/07/1978 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; n n. 20790/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Cecco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi, con cui si censura la mancata applicazione delle attenuanti generiche e l'entità della pena irrogata, sono manifestamente infondati in quanto la sentenza impugnata (pagina 3) è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.