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Sentenza — n. 40344/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment due to prescription of crime despite suspension periods exceeding 200 days.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40344/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Lecce Court of Appeal's judgment without remittal because the underlying crime had expired due to prescription. Although the defendant argued for the application of Article 131 bis of the Penal Code and the benefit of non-mention, the court found these grounds insufficient to override the statutory time limits. The court determined that cumulative suspensions for legitimate impediments and the COVID-19 suspension exceeded 200 days, thereby extinguishing the criminal liability.

Regesto Legislator

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Art. 158 c.p.; Art. 160 c.p.: The prescription period for a crime is interrupted or suspended only by specific legal causes; cumulative suspensions exceeding 200 days result in the extinction of criminal liability, leading to the annulment of judgments that fail to recognize this fact.

Parole chiave

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criminal prescription suspension periods legitimate impediment annulment without remittal Article 131 bis benefit of non-mention Corte di Cassazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 158 c.p.
Art. 160 c.p.
Art. 131 bis cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUCCO ANDREA nato a BRINDISI il 19/03/1978 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Andrea Rucco, ritenuto che il primo motivo di ricorso sulla responsabilità del ricorrente non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; ritenuto che gli ulteriori motivi, attinenti alle omissioni motivazionali in relazione alla richiesta applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. ed al beneficio della non menzione non appaiono manifestamente infondati né inammissibili per altre ragioni; considerato, conseguentemente, che va rilevata l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato, nonostante le sospensioni per legittimo impedimento e per 'sospensione COVID' per un periodo complessivamente superiore ai 200 giorni, con conseguente annullamento della sentenza senza rinvio'

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 4 novembre 2025.