Cassation court dismisses appeal as lower court correctly reclassified robbery attempt due to intimidation and flight intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the lower court's reclassification of the crime from attempted robbery to improper robbery was legally sound. The appellant argued for a different legal qualification, but the court found the evidence demonstrated clear intimidation and a specific intent to ensure the victim's escape. Consequently, the appeal was rejected as it attempted an alternative reading of the merits, which is not permitted at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal challenging a reclassification of a crime based on an alternative reading of the merits is inadmissible when the lower court's decision is supported by correct logical and legal arguments derived from the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCOLO ANTONIO nato a BRA il 21/07/1979 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Piccolo Antonio; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fattoEntlreato di rapina impropria, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha riqualificato il fatto nel delitto di rapina impropria contestato con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 3 e 4 sulle emergenze probatorie alla luce delle quali la condotta dell'imputato nei confronti dell'addetto alla sicurezza risultava connotata da una inequivocabile carica intimidatoria e dalla finalità di assicurarsi la fuga) sicché la censura proposta si caratterizza per la proposta lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in data 4 novembre 2025 La Cons. est. La