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Ordinanza — n. 40280/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unrelated to the specific case facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40280/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Angelo Bocola inadmissible due to its absolute lack of specificity. The court found no connection between the generic arguments regarding 'imputati' and the single defendant in the underlying case, noting that the lower court had already granted equivalent judgments as requested. Consequently, the appeal was rejected, and Bocola was ordered to pay court costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be specific and directly linked to the concrete case; generic arguments unrelated to the specific facts result in inadmissibility.

Parole chiave

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generic appeal lack of specificity inadmissible appeal connection to case court costs cosa generica spese generali ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCOLA ANGELO nato a SAN SEVERO il 27/11/1993 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Angelo Bocola; Ritenutane la assoluta genericità, al punto che non vi è collegamento tra i motivi ed il caso concreto (si parla di 'imputati' a fronte del solo imputato Bocola; si menziona il rigetto delle generiche, in verità concesse "con giudizio di equivalenza, così come richiesto da entrambe le parti", si legge in sentenza -pg.4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 novembre 2025/ Il Consigliere estensore La Presidente