Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to use mandatory special defense counsel under 2017 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Antonio Santo Bagnato inadmissible de plano. The procedural defect stemmed from the appeal being submitted personally rather than by a defense attorney registered on the special roll, a requirement mandated by Law No. 103 of 2017 for appeals filed after August 3, 2017. Consequently, the court ruled that the appeal violated mandatory procedural rules and ordered the appellant to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. Appeals filed after August 3, 2017, must be signed by special defense counsel to avoid inadmissibility; failure to comply renders the appeal void ab initio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGNATO ANTONIO SANTO nato a ROCCABERNARDA il 01/11/1967 avverso il decreto del 24/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso avverso d decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 24 giugno 2025 è stato proposto personalmente da Antonio Santo Bagnato e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2025.