Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39622/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of continuity between crimes and distinct criminal resolutions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39622/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal by Carlo Gaetani inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the lower court correctly rejected the claim for crime continuation because the significant time gap and different execution circumstances proved distinct criminal resolutions rather than a planned sequence. Consequently, the appeal was dismissed as unfounded, and the appellant was condemned to pay expenses and a monetary penalty to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 640 c.p.p.; Art. 81 comma 2 c.p.: The court established that a lack of temporal proximity and distinct execution circumstances precludes the recognition of crime continuation, treating separate offenses as autonomous criminal resolutions.

Parole chiave

Generato dall'IA
crime continuation autonomous criminal resolutions temporal distance inadmissibility appeal Cassa delle ammende infrazione alle norme della circolazione superamento del limite di velocità abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 640 c.p.p.
Art. 81 comma 2 c.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAETANI CARLO nato a LECCE il 24/08/1984 avverso l'ordinanza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Carlo Gaetani è manifestamente infondato; Considerato infatti che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo tenuto conto della notevole distanza temporale intercorsa tra di essi, delle diverse modalità e situazioni di consumazione avvenute con differenti concorrenti.

In tale contesto i reati commessi sono riconducibili, quindi, ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2