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Ordinanza — n. 39282/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-exhaustion of appeal grounds and lack of admissible complaints. Luigi Cennamo's appeal was rejected because he waived all appeal reasons except one, which the court found inadmissible. The court ruled that unraised grievances cannot be raised in cassation, leading to the dismissal of the request. The decision emphasizes strict adherence to procedural rules regarding waived arguments. The outcome confirms that procedural defects bar further review of the case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39282/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared Luigi Cennamo's cassation appeal inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Cennamo challenged a second-instance judgment for drug possession but had previously waived all appeal grounds except one, which the court deemed insufficient for cassation review. The court ruled that grievances not raised in the appeal cannot be introduced in cassation, as they do not constitute a legal error in the judgment itself.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In cassation proceedings, complaints regarding waived appeal grounds or procedural defects not affecting the legality of the judgment are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal waived appeal grounds procedural inadmissibility drug possession offense second instance waiver motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnazione di decisioni amministrative controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Luigi Cennamo ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe per il reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
278170); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
Luigi Cennamo ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe per il reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
278170); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022
in motivazione, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENNAMO LUIGI nato a POLLENA TROCCHIA il 30/06/1999 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 49/ RG 19043

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Luigi Cennamo ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe per il reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. su rinuncia a tutti i motivi di appello, eccetto quello relativo al trattamento sanzionatorio; ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti bastando richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, il