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Ordinanza — n. 39211/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal by defendant personally filing it, ordering payment of court costs and fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39211/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant rather than through a proper legal representative. The lower court had convicted the appellant of the crime specified in Article 337 of the Penal Code, and the appellant argued for a review of this judgment. The supreme court ruled that personal filing violates procedural requirements, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court expenses and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen; Art. 360 c.p.p.: An appeal filed personally by the defendant is inadmissible, and the appellant must bear the costs and fines.

Parole chiave

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personal appeal filing inadmissible appeal court costs award fine fund payment procedural defect defendant representation Cassazione ordinanza spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen
16597/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod.
Art. 360 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGTIB MOHAMMED CUI 058NVPW nato il 28/03/2000 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 16597/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto il ricorso• inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025.