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Ordinanza — n. 39201/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and merely reproducing lower court's already evaluated criticisms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39201/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued regarding the punitive treatment in the lower court's judgment, but the court found the grounds generic and merely repetitive of criticisms already adequately assessed by the trial judges. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide a specific confrontation with the reasoning of the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it is merely reproductive of criticisms already evaluated by the lower court or if it is generic and does not specifically confront the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reproductive criticism procedural costs Cassa delle ammende riesame dell'entità pena reiterazione di reati penali sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KENOUSSI RACHID (CUI 008IISR) nato il 04/06/1978 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 16537/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata; Esaminato il motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata/con la quale non si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025.