Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding sentence increases for satellite crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Giuseppe Di Masi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the magnitude of sentence increases granted for satellite crimes, arguing they were excessive. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the lower court correctly applied the specific burden of motivation regarding sentence quantification established by prior binding precedent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals are inadmissible when the contested arguments are manifestly unfounded, as the appellate court correctly determined sentence increases based on established criteria for satellite crimes without requiring re-evaluation in this instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIMASI GIUSEPPE nato a POLISTENA il 31/01/1988 avverso l'ordinanza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giuseppe Di Masi ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione. Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, con i quali si censura l'entità degli aumenti riconosciuti a seguito dell'accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati.
Osservato che il Giudice dell'esecuzione ha correttamente osservato l'onere di motivazione specifica quanto al tema della quantificazione dei segmenti di pena per i reati satellite, di cui alla sentenza della Corte appello di Milano del 26/03/2019, irrevocabile il 10/12/2019, avendo la Corte reggina determinato l'aumento, per il capo a), di mesi 8 di reclusione (attesa la pericolosità della condotta, tenuta in pieno giorno e mediante l'utilizzo di arma, e per avere inferto più d'una ferita con conseguenze non minimali), e, per il capo b), di mesi 2 di reclusione (in ragione delle circostanze di tempo e di luogo in cui avveniva la condotta, in luoghi frequentati ed in orario di maggior frequentazione, utilizzando l'arma per compiere un delitto).
Osservato che le doglianze difensive appaiono finalizzate ad una rivalutazione non consentita in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci