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Ordinanza — n. 38063/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding breath test validity and minor offense exclusion due to high alcohol level and accident.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38063/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to grant the benefit of non-mention of the conviction. The appellant argued that the breath test lacked proper prior notice and that the offense was too minor to warrant punishment. The court rejected these claims, noting that witness testimony sufficed for the notice requirement and that the high alcohol level combined with a traffic accident precluded the minor offense exclusion.

Regesto Legislator

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Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The requirement for prior notice of breath testing may be satisfied by witness testimony, and the exclusion of punishment for minor offenses is inapplicable when a traffic accident occurs and alcohol levels significantly exceed legal limits.

Parole chiave

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breath test validity prior notice requirement witness testimony sufficiency minor offense exclusion alcohol level threshold traffic accident relevance procedural inadmissibility guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Ed invero la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la prova dell'avvenuto avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. possa essere validamente fornita anche mediante prova testimoniale.
Art. 131-bis cod. pen.
Quanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 175 cod. pen.
Art. 186, comma 2 lett. c), comma 2-bis e comma 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen.
Con il primo deduce l' inosservanza delle norme processuali ed il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Con il primo deduce l' inosservanza delle norme processuali ed il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen
Ed invero la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la prova dell'avvenuto avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Quanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QORDJA HAXHI nato il 03/10/1987 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna del 02.02.2024 che aveva ritenuto Qordja Haxhi colpevole del reato di cui all'art.186, comma 2 lett. c), comma 2-bis e comma 2-sexies del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 condannandolo alla pena di mesi dieci di arresto ed Euro 2000 di ammenda, ha concesso all'imputato il beneficio della non menzione della condanna ex art.175 cod. pen..

2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi. Con il primo deduce l' inosservanza delle norme processuali ed il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

c) e lett.

e) cod. proc. pen., in relazione all'utilizzabilità dell'accertamento alcolemico, quando non preceduto dall'avviso di cui all'art.114 disp. att. cod. proc. pen. Con il secondo la violazione di legge ed il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) e lett.

e) in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art.131-bis cod. pen.

3. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato. Ed invero la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la prova dell'avvenuto avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. possa essere validamente fornita anche mediante prova testimoniale. Nel caso di specie, la testimonianza acquisita risulta attendibile e conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, posto che, pur in assenza di formale verbalizzazione, il pubblico ufficiale ha chiesto immediatamente all'imputato se intendesse avvalersi dell'assistenza di un difensore, ricevendo espresso diniego. Quanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., i giudici di appello, seppur tramite una motivazione succinta, hanno congruamente ritenuto insussistenti i presupposti applicativi, valorizzando la rilevante entità del tasso alcolemico accertato, ben superiore al limite di legge, nonché la verificazione di un sinistro stradale, elementi che escludono la configurabilità del fatto come di particolare tenuità.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deci o i