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Ordinanza — n. 38045/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints lacking specific legal violation profiles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38045/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Alessandro Muscas inadmissible. The appellant argued for a violation of criminal law and a defect in reasoning regarding his criminal responsibility. The court rejected these claims because they merely cited general principles without identifying specific legal profiles constituting the alleged violations.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the complaints are generic, merely recalling general principles, and fail to pinpoint specific legal profiles integrating the alleged violations of the law or defects in reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic complaints criminal law defect in reasoning criminal responsibility profiles specific legal violation asserzione difendibile allegazioni d'asilo contraddittorie azione di responsabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Con il primo deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Con il primo deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCAS ALESSANDRO nato a SAN GAVINO MONREALE il 02/03/1999 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 19 febbraio 2025 la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva ritenuto Muscas Alessandro colpevole del reato di cui all'art. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod.pen. condannandolo alla pena ritenuta di giustizia revocando tuttavia il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod.proc.pen. l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e con il secondo il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.

e) cod.proc.pen. in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato in relazione al reato ascrittogli.

3. Il ricorso, i cui motivi vanno scrutinati congiuntamente in quanto afferenti al medesimo profilo, é inammissibile. Ed invero le doglianze, limitandosi a richiamare principi generali, sono generiche, sostanziandosi in una critica alla sentenza impugnata in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato senza individuare specifici profili integranti le dedotte violazioni.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila.,in. favore della Cassa delle • - _ . - _ - ammendé.- . i 1 Così deciso in Roma, il 28