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Ordinanza — n. 38038/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as it concerns factual assessment reserved for the Court of Appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38038/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued for nullity based on legal violations and the burden of proof, but the court determined these arguments actually addressed the factual reconstruction of the crime. Since the Court of Appeal already provided adequate reasoning on the evidence and the defendant's liability, the Cassation court correctly refused to re-examine the facts.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals challenging the factual assessment of the crime or the evaluation of evidence are inadmissible as they fall within the exclusive competence of the Court of Appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual assessment Court of Appeal competence evidence evaluation nullity of judgment partecipazione al reato favoreggiamento elemento soggettivo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRATTO LUIGI nato a SAN GIOVANNI IN FIORE il 18/09/1955 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Vista la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Fratto Luigi, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato in concorso. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:

1. Nullità della sentenza impugnata per inosservanza della legge penale e carenza di motivazione in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen.;

2. Nullità della sentenza impugnata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento al principio in base al quale la condanna deve essere pronunciata al di là di ogni ragionevole dubbio. Letta la memoria depositata in atti, con cui la difesa insiste nell'accoglimento del ricorso. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nei motivi di doglianza, concernenti l'efframazione di penale responsabilità dell'imputato, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici;

Rilevato che gli aspetti concernenti la sussistenza del reato e la riferibilità di esso al ricorrente sono sostenuti da conferenti argomentazioni, basate su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 ottobre 2025