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Ordinanza — n. 36772/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to improper request for evidence revaluation regarding subjective intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36772/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly motivate the finding of subjective intent (dolo) regarding the crime of using a false document. The court rejected this claim, stating that the appellate court correctly inferred the appellant's knowledge of the document's falsity from his own signature on a private writing where he declared the vehicle's legitimate origin without specifying its source.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; The appeal is inadmissible when it seeks an impermissible revaluation of evidence, as the appellate court's rational assessment of the facts, including the appellant's conduct in signing a document without detailing the source of the vehicle, sufficiently establishes the subjective intent required for the crime.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility subjective intent dolo false document crime evidence revaluation private writing signature onere della prova principio in dubio pro reo lacune probatorie

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAL FIUME MASSIMILIANO nato a FORLIMPOPOLI il 25/03/1967 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; h Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Dal Fiume Massimiliano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di uso di atto falso - è inammissibile in quanto volto ad ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi probatori a fronte della congrua motivazione fornita dalla Corte territoriale (cfr. ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01), la quale ha ritenuto pienamente integrato il dolo del reato in considerazione del fatto che l'imputato ha sottoscritto di suo pugno una scrittura privata, in cui dichiarava la legittima provenienza del mezzo senza specificarne la fonte o fornire dettagli sulla provenienza del motociclo; dal che, razionalmente la Corte d'appello ha ritenuto che il ricorrente abbia tenuto una condotta poco limpida, confermando con ciò la consapevolezza della natura contraffatta del documento (si veda, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugnato);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a ì mende. Così deciso 1'8 ottobre 2025 Il Consig