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Ordinanza — n. 36738/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding prescription term calculation when recidivism is subvalent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36738/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Mitidieri's appeal inadmissible, rejecting his claim that the prescription period should be extended due to subvalent recidivism. The appellant argued that the recidivism's reduced weight should lower the maximum penalty, thereby extending the seven-year-and-six-month prescription term. The court ruled that established jurisprudence requires the recidivism to be fully considered for the maximum penalty calculation, regardless of its subvalence in the sentencing balance, as explicitly mandated by Article 157 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 3, cod. pen.; Art. 69 cod. pen.; Art. 161 cod. pen.: The recidivism must be considered for determining the maximum penalty applicable to the prescription term, even if deemed subvalent in the sentencing balance.

Parole chiave

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prescription term calculation recidivism subvalence maximum penalty determination Italian Penal Code appeal inadmissibility credibilità dell'identità sviamento della giustizia uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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Art. 157, comma 3, cod. pen.
275319 - 01, in motivazione: «la disciplina della prescrizione offre un nitido punto di ancoraggio per la tesi della rilevanza della recidiva anche quando il giudizio di bilanciamento l'abbia vista subvalente; l'art. 157, terzo comma, cod.
Art. 69 cod. pen.
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez.
Art. 161 cod. pen.
E poiché l'art. 161 cod. pen. richiama talune ipotesi di recidiva coordinando la regola al tempo necessario a prescrivere, definito secondo quanto previsto dall'art.
art. 69 cod. pen
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen.
art. 161 cod. pen
E poiché l'art. 161 cod. pen.
art. 157 cod. pen
275319 - 01, in motivazione: «la disciplina della prescrizione offre un nitido punto di ancoraggio per la tesi della rilevanza della recidiva anche quando il giudizio di bilanciamento l'abbia vista subvalente; l'art. 157, terzo comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi
abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv.
Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, Schettino
Sez. 7, n. 15681 del 13/12/2016, Esposito
Sez. 2, n. 4687 del 15/11/2018, Dongarra
Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli
275639 - 01.Tale conclusione è ripresa, sempre in motivazione, da Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MITIDIERI GIOVANNI nato a POLICORO il 27/07/1983 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giovanni Mitidieri ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri;

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui si denunzia la violazione della legge nonché vizio motivazionale per l'omessa declaratoria di prescrizione del reato, asserendo che il relativo termine sarebbe pari ad anni sette mesi sei in conseguenza della ritenuta subvalenza della recidiva sulle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 - 01; v. anche Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 - 01, in motivazione: «la disciplina della prescrizione offre un nitido punto di ancoraggio per la tesi della rilevanza della recidiva anche quando il giudizio di bilanciamento l'abbia vista subvalente; l'art. 157, terzo comma, cod. pen. esclude espressamente che possa tenersi in considerazione il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. ai fini della determinazione della pena massima del reato di cui trattasi, fattore di riferimento per il computo del termine di prescrizione. E poiché l'art. 161 cod. pen. richiama talune ipotesi di recidiva coordinando la regola al tempo necessario a prescrivere, definito secondo quanto previsto dall'art. 157 cod. pen., resta confermato che, anche ai fini del computo del termine di prescrizione in caso di sospensione e di interruzione del corso dello stesso, la recidiva assume rilievo solo che sia stata riconosciuta».

In precedenza, v. anche Sez. 7, n. 15681 del 13/12/2016, dep. 2017, Esposito, Rv. 269669 - 01. V., inoltre, Sez. 2, n. 4687 del 15/11/2018, dep. 2019, Dongarra', Rv. 275639 - 01.Tale conclusione è ripresa, sempre in motivazione, da Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328 - 01 (punto 5.5. del Considerato in diritto). Preso atto della memoria pervenuta nell'interesse dell'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

I P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis