Cassation court dismisses appeal claiming false declaration leniency, ruling facts are for trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for false declaration to a public official. The appellant argued for leniency under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found this ground barred in cassation proceedings. The court emphasized that factual evaluation and the assessment of prior offenses remain exclusively within the trial court's jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or apply leniency provisions based on a different assessment of facts, reserving such exclusive authority to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA PROVITERA FRANCESCO nato a NAPOLI il 04/10/1982 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Francesco Coppola Provitera ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri di cui all'art. 495 cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente e alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto che il suddetto motivo è, altresì, manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. In particolare, in riferimento alla prima censura, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato, avendo quest'ultimo fornito le sue generalità in modo incompleto al fine di ostacolare la propria identificazione, costringendo gli operanti a consultare la sezione Motorizzazione Info Web per un raffronto visivo del prevenuto con la foto ritratta sulla patente per risalire alla sua effettiva identità.
Quanto all'invocata causa di non punibilità, il giudice ha sottolineato l'impossibilità di ritenere la condotta del ricorrente connotata da particolare tenuità alla luce del fatto che lo stesso aveva posto in essere la suddetta condotta mendace in già ben due occasioni precedenti, dimostrando, pertanto, una totale assenza di resipiscenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 ottobre 20