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Ordinanza — n. 35484/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to being entirely reiterative of arguments already examined by the Court of Appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35484/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already fully examined and argued by the Court of Appeal. The appellant proposed an alternative interpretation of intercepted communications, but the lower court had already addressed this specific point with detailed reasoning. Consequently, the court ruled that no new specific comparison existed, rendering the appeal procedurally void under the relevant code of criminal procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; A criminal appeal is inadmissible if it is entirely reiterative of arguments already examined by the lower court without providing a specific and punctual comparison or new grounds.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiterative arguments lack of specific comparison procedural void appeal exhaustion of arguments allegazioni di persecuzione contraddittorie impugnabilità di decisioni incidentali censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIOLO PASQUALE nato a NARDODIPACE il 31/03/1961 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 171/ RG 15528

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Pasquale Maiolo impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Letti gli atti e la memoria difensiva del 30/06/2025.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo dello stesso motivo di ricorso cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto. Infatti, il ricorrente propone un significato alternativo al contenuto delle intercettazioni, ribadito nella memoria, che la sentenza impugnata ha esaminato con argomenti puntuali e non illogici (pagg. 14-16).

3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 La Consiglier sAensora La Presidente