Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise acquittal claim in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Massafra's appeal inadmissible because the claim for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure was not properly raised in the prior appeal. Although the appellant argued that the lower court lacked sufficient evidence for a liability judgment, the court found this specific ground was omitted from the appeal summary. Consequently, the appeal was rejected as procedurally defective and generic, resulting in a ruling against the appellant for procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: A claim for acquittal based on lack of evidence must be explicitly raised as a ground of appeal; failure to do so renders the subsequent cassation appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSAFRA GIUSEPPE nato a TORINO il 18/07/1977 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Massafra; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., perché dagli atti del giudizio non sarebbero risultati elementi idonei per pronunciare un giudizio di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previa mente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda, alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, il punto 2 dei motivi, intitolato "L'atto di appello"), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
Rilevato, in ogni caso, che il motivo è del tutto generico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 settembre 2025