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Ordinanza — n. 34868/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual and legal elements required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34868/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Antonietta Gennarelli inadmissible due to the generic nature of her grounds. She argued for acquittal based on a lack of evidence for criminal responsibility, but the appellate court's reasoning was deemed insufficiently specific. The court ruled that the appeal failed to meet statutory requirements for specificity, preventing the higher court from exercising its supervisory role.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) e Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the legal and factual elements supporting the criticism of the contested decision.

Parole chiave

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generic grounds appeal inadmissibility criminal appeal specificity requirements supervisory review limits factual elements specification ipoteca legale del venditore caparra garanzia di locazione non pagata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENNARELLI ANTONIETTA nato a AFRAGOLA il 14/02/1972 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonietta Gennarelli; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa pronuncia di proscioglimento nei confronti dell'odierna ricorrente, per assenza di elementi probatori in grado di fondare il giudizio di responsabilità per il reato ascrittogli, è generico per indeterminatezza e specificità, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581, comma 1, lett.

c) e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 dell'impugnata sentenza), da un lato, non indica con puntualità e concreta specificità gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, e, dall'altro lato, risulta privo di un effettivo confronto con la complessità delle congrue e non illogiche argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della sentenza impugnata; che, a tal proposito, deve ribadirsi come «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15