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Ordinanza — n. 34733/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because party agreement limits judicial review on sentencing under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34733/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that reduced the sentence based on a mutual agreement between the parties. The court ruled that such agreements restrict the judge's cognizance regarding liability and sentencing, making the generic arguments in the appeal outside the scope of permissible appeals.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; When parties reach an agreement on liability and sentencing, the judge's cognizance is limited, and generic appeals challenging the motivation of such judgments are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility party agreement sentencing judicial cognizance limitation procedural code art 599-bis mutual settlement criminal law imputazione per reati di stupefacenti sanzioni penali remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
309 riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
309 riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARAFONI NILSON nato a GIULIANOVA il 04/11/1960 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17019/25 Scarafoni

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui agli artt. 73 co. 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ad anni sei di reclusione ed euro 30.000 di multa; che il proposto ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi e generici il vizio di motivazione, esule dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in punto di responsabilità, l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice e che, quanto alla pena, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il