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Ordinanza — n. 34438/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity, citing failure to address appellate court's reasoning on fraud and misappropriation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34438/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific arguments regarding the lower court's findings. The appellant's claims merely reiterated the appellate court's own reasoning without engaging with the specific evidence or legal qualifications regarding the fraudulent transfer and de facto administrator status. Consequently, the court upheld the conviction for fraudulent bankruptcy and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and merely repeat the arguments already presented in the appeal without addressing the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity fraudulent bankruptcy de facto administrator court costs procedural defect reiteration of arguments ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
Art. 216 legge fallimentare
civ., ed il secondo, che la violazione dell'art. 216 L.F.
Art. 2558 c.c.
in relazione all'art. 2558 cod.
Art. 2639 c.c.
art. 2558 cod. civ
in relazione all'art. 2558 cod. civ., ed il secondo, che la violazione dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
9 e 10); - e senza neppure denunciare compiutamente il travisamento della prova (che non può essere prospettato per il tramite del riferimento parcellizzato agli elementi in atti; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEOLDO ALESSANDRO nato a GENOVA il 26/11/1970 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Alessandro Beoldo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; considerato che tutti i motivi di ricorso - il primo, che deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta distrazione per il tramite della cessione d'azienda e la violazione di legge dell'art.216 legge fall. in relazione all'art. 2558 cod. civ., ed il secondo, che la violazione dell'art. 216 L.F. in ragione della qualificazione come condotta distrattiva dello "sviamento" dell'avviamento commerciale); il terzo, che denunciano rispettivamente il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, e la violazione degli artt. 216 legge fall. 2639 cod. civ. con riguardo alla qualifica di amministratore di fatto dell'imputato - sono privi di specificità poiché si sostanziano nella mera reiterazione delle allegazioni già prospettato con l'atto di appello: - senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato che, in maniera congrua, logica e conforme al diritto, specificando gli elementi sulla scorta dei quali ha argomentato e le ragioni per cui ha ritenuto sfornita di prova la prospettazione dell'imputato ha evidenziato come i beni della fallita sia stati ceduti senza alcun effettivo acquisto (da parte della cedente) né un tantundem (in favore della fallita) e che - nel medesimo periodo - la cessionaria, fino ad allora sostanzialmente inattiva - abbia intrattenuto un rapporto economico in luogo della fallita con il principale cliente di essa, avvalendosi delle prestazioni dei dipendenti della stessa fallita, così proseguendone l'attività senza alcuna remunerazione per l'impresa fallita; e ha chiarito gli elementi in forza dei quali gli ha attribuito pure la qualità di amministratore di fatto della cessionaria, indicando i dati che ha ritenuto dimostrativi dell'esercizio da parte del Beoldo di poteri gestori in seno alla A.L.

Dental s.r.I.(cfr. spec. pp. 9 e 10); - e senza neppure denunciare compiutamente il travisamento della prova (che non può essere prospettato per il tramite del riferimento parcellizzato agli elementi in atti; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos