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Ordinanza — n. 33941/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of positive elements and prior convictions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33941/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the lower court correctly assessed the overall sentence congruity. The court rejected the appeal because the appellant lacked positive elements for prognosis and possessed multiple prior convictions.

Regesto Legislator

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Art. 337 and Art. 612 of the Penal Code; The Court of Cassazione holds that an appeal challenging the non-application of generic mitigating circumstances is inadmissible when the first-instance judgment correctly evaluated the overall sentence congruity based on the absence of positive prognostic elements and the presence of multiple prior convictions.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances prognostic judgment elements prior criminal convictions sentence congruity assessment appeal inadmissibility Cassa delle ammende Italian Penal Code prove tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 612 cod. pen.
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Testo completo

NANZA •,r .• . nato a NAPOLI il 1, 04; )71 eI 07/02/2025 dell& APPELLO di BOLOGNA udita "cita dal Consigliere Bi--:;\1:-1 ,':7i-TO PATERNO RADDUSA; RG 12350/25 - DE SIMONE Gaetano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 e 612 cod. pen.); Esaminato l'unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che, sul punto, nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata, avendo questa valutato la complessiva congruità della pena irrogata in primo grado, dando correttamente conto dell'assenza di elementi positivi da valutare ai fini del giudizio prognostico e della presenza di plurimi precedenti - anche gravi - del ricorrente (cfr. p. 4 della sentenza);

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/07/2