Italian Court dismisses appeal against robbery conviction for reiterating arguments already rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the application of an aggravating circumstance for robbing a person over sixty-five and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed by the Court of Appeal and lacked new factual basis, noting that the lower court's reasoning was logical and exhaustive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628, comma 3, n. 3-quinquies cod. pen.; Art. 61, n. 5 cod. pen.: The appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already rejected by the Court of Appeal without presenting new facts or legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRANDAFIR CRISTIAN IONUT nato il 08/01/2003 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Cristian Ionut Trandafir; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3-quinquies cod. pen., consistente nell'aver commesso il reato di rapina nei confronti di persona ultrasessantacinquenne, è indeducibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito; che il giudice d'appello ha seguito l'orientamento di questa Corte, secondo cui «la circostanza aggravante speciale, prevista, per il delitto di rapina, dall'art. 628, comma terzo, n. 3-quinquies, cod. pen., è correlata al dato del superamento dell'età di sessantacinque anni da parte della persona offesa, e non alla presunzione relativa di maggior vulnerabilità della vittima in ragione dell'età, cui fa, invece, riferimento la circostanza aggravante comune prevista dall'art. 61, n. 5, cod. pen. e ha altresì precisato che ricorre l'aggravante dell'età della vittima di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3-quinquies, cod. pen. nel caso di rapina commessa in danno di persona ultrasessantacinquenne, senza che sia necessaria una specifica indagine sull'effettiva incidenza dell'età della parte lesa sulla consumazione della condotta criminosa, ovvero senza possibilità di dimostrare l'irrilevanza, nel caso specifico, del dato anagrafico» (Sez. 2, n. 17320 del 09/12/2022, dep. 2023, Cantinnir, Rv. 284527 - 01); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità; che sul diniego di tali circostanze il giudice d'appello ha motivato esaustivamente, avendo precisato a pagina 3 chiarito come le suddette attenuanti non siano state concesse in primo grado a causa delle precedenti condanne per reati della stessa indole e per le gravi modalità con cui sono state commesse le due rapine; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il