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Ordinanza — n. 33124/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism grounds, ruling prior unconvicted acts valid for increased culpability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33124/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Mattia Monaco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of recidivism based on a prior crime not yet definitively adjudicated. The court ruled that the appellate court correctly used the prior conduct as evidence of increased culpability and that the lack of a final judgment on the earlier offense did not invalidate its relevance for sentencing aggravation.

Regesto Legislator

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Art. 260 c.p.; Art. 600 c.p.: The court may consider prior criminal conduct, even if not yet definitively adjudicated, as evidence of increased culpability and danger to justify aggravated punishment, provided the reasoning is adequately motivated.

Parole chiave

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recidivism aggravated punishment prior unconvicted acts increased culpability appeal inadmissibility sentencing guidelines criminal liability pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 260 c.p.
Art. 600 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO MATTIA nato a SAN CESARIO DI LECCE il 18/07/1987 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Monaco Mattia OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la motivazione resa dalla Corte di appello in ordine alla ritenuta recidiva è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello apprezzato i precedenti penali del ricorrente quale evidenza dell'aumentata colpevolezza alla base dell'aggravamento di pena; che inconferente risulta il dato a mente del quale il reato commesso prima del fatto non fosse stato ancora accertato con sentenza definitiva, tenuto conto che la valorizzazione del reato commesso poco prima rispetto a quello di cui al presente procedimento è stato evocato al solo fine di smentire la deduzione contenuta nei motivi di gravame secondo cui il ricorrente non aveva "precedenti" recenti; né costituisce violazione di legge, che si assume come apoditticamente avvenuta, la valorizzazione di ulteriori condotte non accertate in via definitiva, onde valutare la aumentata pericolosità, in ordine alla cui sussistenza è stata resa un'adeguata motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1