Italian court dismisses appeal as generic regarding appellate court's factual findings on criminal act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued against the appellate court's findings regarding the criminal act and the defendant's alleged absence from the residence, but the court noted the lower court had already provided congruent reasoning on these points. Consequently, the appeal was rejected because the issues raised were merely incidental to factual assessments not subject to re-evaluation in a legality review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be specific; generic grounds regarding factual findings or excluded veracity of defensive versions are inadmissible as they do not allow for a different and autonomous re-evaluation in legality proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIREDDU MATTIA nato a CAGLIARI il 28/05/1997 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG.14791/25 Ritenuto che i due motivi dedotti .dal ricorrente sono •affetti da genericità . rispetto alla motivazione della Corte di appello di Cagliari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato ed alla esclusa veridicità della versione difensiva della presenza nell'abitazione dell'imputato che potrebbe non aver sentito il citofono, avendo fatto riferimento alle accurate modalità del controllo eseguito con l'osservanza di tutte le cautele necessarie non compatibili con la presenza in casa dell'imputato, sicchè si tratta di profili incidenti su apprezzamenti in fatto non suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 15 settembre 2025 'ere estensore Il Pre