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Ordinanza — n. 33005/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and repetitive, rejecting requests for leniency and sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33005/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a first-instance conviction for the crime of attempted murder, arguing for non-punishability due to minor facts and generic mitigating circumstances. The court rejected these arguments because they merely repeated criticisms already addressed by the lower court and lacked specific engagement with the sentencing rationale.

Regesto Legislator

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Art. 387 bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals that are merely repetitive of lower court assessments or substantively generic regarding the judgment's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments repetitive censure attempted murder procedural costs restrizioni accessorie misura di contenzione divieto di molestie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 387 bis cod. pen.
9186/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 387 bis cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 387 bis cod. pen
9186/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 387 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANAILA COSTEL nato il 21/12/1973 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 9186/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 387 bis cod. pen.), le note difensive; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche, alla dosimetria della pena;

Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e sostanzialmente volti a sollecita un diversa valutazione delle prove, e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (cfr., pag. 4 e ss. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2